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Versamento delle imposte, gli eredi non pagano le sanzioni

Con la Circolare 29/E del 07/08/2015 l’amministrazione finanziaria ha affrontato il tema della trasmissibilità agli eredi delle sanzioni relative alla rateazione delle somme dovute in base ad un istituto accertativo o deflativo del contenzioso statuendo che agli eredi non può essere richiesto il pagamento delle sanzioni, sia con riferimento alle violazioni commesse dal de cuius ed alla base degli atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione. Diversamente, saranno dovute dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.

Partendo dal principio generale dell’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie statuito dall’articolo 8, D.Lgs. 472/1997, come già ribadito nella circolare ministeriale n. 180 del 1995, l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi opera anche con riguardo alle sanzioni irrogate in base a un accertamento che si è reso definitivo a seguito degli istituti definitori della pretesa fiscale e partecipativi del contribuente al procedimento di accertamento con adesione, o nel caso in cui l’autore della violazione muoia prima dell’intero pagamento della sanzione e incorra pertanto in altre sanzioni.
Una diversa soluzione determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti in funzione della scelta operata dal de cuius di accedere ad un istituto definitorio, invece di instaurare un contenzioso avverso l’atto impositivo e sanzionatorio.

Le stesse regole valgono per gli istituti deflattivi del contenzioso. Pertanto, se nel corso di una rateazione si verifica il decesso del contribuente, per le rate residue ancora da pagare, l’ufficio non potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione; è altresì escluso il versamento delle somme a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate o in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

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Per ottenere lo storno delle sanzioni dagli importi residui da pagare, si dovrebbe presentare una istanza in autotutela a nome di uno degli eredi chiedendo la rimodulazione del piano di rateazione. L’ufficio, acquisita notizia del decesso del debitore provvederà a predisporre e comunicare agli eredi il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti sul de cuius. Per gli eredi rimane comunque ferma la facoltà di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.

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