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VIES: attenzione all’esclusione d’ufficio

Il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, entrato in vigore il 13.12.2014 ha stabilito che se un soggetto non presenta gli Elenchi Intrastat per quattro trimestri successivi all’inclusione nell’archivio VIES, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, verrà automaticamente cancellato dall’archivio.
Di conseguenza, la cancellazione dall’archivio VIES è disposta a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto, cioè dal 13 dicembre 2015.

Dell’esclusione dal VIES il contribuente ne verrà a conoscenza attraverso una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, in modo da garantire l’instaurarsi di un contradditorio al fine di giustificare le eventuali ragioni della mancata presentazione degli elenchi, evitando così l’estromissione dal VIES, la stessa produrrà effetto alla decorrenza del sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio competente come indicato nel paragrafo 3.2. del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15.12.2014 “l’esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un’apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione”. Nelle more della decorrenza del periodo di 60 gg, le operazioni intracomunitarie effettuate seguiranno comunque le regole proprie del regime intraUe.

Di difficile interpretazione è la procedura da seguire per ottenere la re-inclusione nell’archivio VIES, in quanto non è chiaro se sarà possibile inoltrare la domanda una volta ricevuta la comunicazione o diversamente solo una volta trascorsi i 60 giorni tra l’invio della comunicazione e l’esclusione dalla banca dati.

Unica certezza è che, con la Circolare n. 31/E/2014 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel periodo dei 60 gg intercorrenti tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA fornendo tutta la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate nel anzidetto periodo – ovvero nei quattro trimestri di riferimento – o in alternativa fornendo adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare.

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Nella stessa circolare l’Agenzia ha comunque precisato che in ogni caso il contribuente potrà manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie (quindi anche prima della decorrenza del termine di 60 giorni), restando inteso che i soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l’esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno nuovamente richiedere l’iscrizione nel VIES.

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