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Visto di Conformità per utilizzo del Credito IVA: quando apporlo

Per evitare l’invio della Comunicazione Iva o per utilizzare un credito IVA superiore ad euro 15.000,00, occorrerà inviare la Dichiarazione IVA con apposizione del visto di conformità, entro il 29 Febbraio pv, in modo da poter procedere con la compensazione dal giorno 16 marzo (ovvero il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione), sebbene questo è l’ultimo anno in cui la presentazione della dichiarazione IVA dal 1° al 28 febbraio 2016 è una facoltà del contribuente, in quanto dalla prossima dichiarazione IVA 2017, infatti, entrerà in vigore l’obbligo di presentare il modello IVA in forma autonoma nel periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio.

La compensazione orizzontale del credito Iva (Iva con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico), diversamente da quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, è soggetta a dei limiti. In particolare per poter la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui, dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.

Ma per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Occorre far presente che tale limitazione è in realtà riferita all’importo del credito IVA 2015 utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

Se invece, in compensazione “orizzontale” si volessero portare fino a € 5.000,00 non sarà necessario presentare sin da ora la dichiarazione annuale, in quanto resta ferma dal 01.01.2016 la possibilità di compensazione orizzontale del credito IVA annuale fino all’ammontare di € 5.000. Raggiunto tale limite, ogni ulteriore compensazione potrà avvenire solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2016.
Quindi in presenza di un credito IVA 2015 di importo pari o inferiore a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali. Se il soggetto chiede il rimborso e intende anche compensare, il visto (o la sottoscrizione) è unico e vale sia per l’uno (rimborso) che per l’altra (compensazione), fermo restando che per i rimborsi ci vuole anche la dichiarazione sostitutiva (confronta anche questo articolo).

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I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono quelli individuati dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, o i soggetti cui è demandata l’asseverazione di cui all’art. 2409-bis del codice civile. Per poter apporre il visto di conformità, il professionista deve sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità e le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione predisposta dal soggetto che appone il visto. Nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità ci si può rivolgere a un CAF imprese o ad un professionista abilitato all’apposizione del visto.

In ultimo si ricorda che la legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 574, legge 147/2013) ha reso obbligatorio il visto di conformità sulle dichiarazioni, già richiesto per compensare i crediti Iva di importo superiore a 15mila euro annui, anche in riferimento ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap.

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