“Abbiamo deciso di introdurre la tracciabilità piena dei voucher per contrastare con ancora maggior forza il loro utilizzo irregolare, prevedendo, per i committenti, l’obbligo di comunicare via sms o posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici del lavoratore, il luogo e l’ora di inizio e di fine della prestazione. È un intervento importante, che il governo ha voluto con forza per riaffermare l’importanza delle legalità nel lavoro, e di cui monitoreremo gli effetti: qualora non si ottenessero i risultati voluti interverremo ancora“.
Parola del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti che, nel Consiglio dei Ministri di venerdì 23 settembre, ha commentato l’approvazione del decreto legislativo correttivo del Jobs Act. Le novità sono davvero molto importanti e potrebbero incidere in modo rilevante sul lavoro accessorio che, stando ai dati divulgati da Inps e Istat, ha un peso specifico sempre maggiore nel panorama lavorativo italiano. Il lavoro accessorio, lo ricordiamo, è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher), che garantiscono la copertura previdenziale e assicurativa al lavoratore.
L’introduzione della tracciabilità dei voucher, inizialmente prevista per l’anno in corso, dovrebbe comunque slittare al 1° gennaio 2017 per predisporre adeguatamente i sistemi di comunicazione tra Ministero del Lavoro e Inps. Ma come cambierà il sistema dei buoni lavoro dal punto di vista pratico? Il committente dovrà comunicare i dati anagrafici (o il codice fiscale) del lavoratore, indicando anche il luogo e la durata dell’impiego accessorio, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, con un sms o con la PEC, Ma non è tutto: oltre all’indicazione del giorno, sarà necessario precisare anche l’ora di inizio e fine della prestazione lavorativa, pena l’applicazione di sanzioni (da 400 a 2.400 euro) per ciascun lavoratore per cui viene omessa la comunicazione. Unica eccezione consentita per gli imprenditori agricoli, che potranno effettuare le comunicazioni entro 7 giorni.