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Voucher baby sitter e asili nido anche per le lavoratrici autonome

La Legge di Stabilità 2016, con quanto recitato nel comma 283 (clicca qui per il testo integrale della Legge) ha introdotto l’estensione dei benefici previsti per usufruire dei servizi per l’infanzia o dei voucher baby sitter anche alle lavoratrici autonome e alle donne imprenditrici.

Il voucher baby sitter e il contributo per fare fronte alle spese dell’asilo nido erano stati introdotti in via sperimentale con l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (la cosidetta “Riforma Fornero”). Inizialmente previsti per il solo triennio 2013-2015 sono stati prorogati con questa Legge di Stabilità anche per il 2016.

La Riforma Fornero infatti, prevedeva la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Al beneficio per voucher baby sitter e al contributo per gli asili potevano accedere le madri che al momento di presentazione della domanda si trovavano ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non avevano ancora fruito di tutto il periodo di congedo parentale.
Le lavoratrici madri potevano accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrevano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

In attesa del decreto che arriverà entro la fine di febbraio e spiegherà come le lavoratrici autonome e le imprenditrici potranno accedere al beneficio, ricordiamo che i fondi destinati a questa estensione di soggetti a cui è rivolto tale beneficio saranno pari a 2 milioni di euro.

Vedi anche  Regime Forfettario: entro il 28 febbraio l'adesione alle agevolazioni INPS

Il beneficio, se confermato dal decreto in misura pari al precedente, consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
– un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
– voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting.
L’importo del contributo previsto è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Il contributo per le rette degli asili, che ricordiamo devono essere scelti tra quelli presenti nell’elenco pubblicato sul sito dell’INPS, viene pagato direttamente alla struttura scolastica; il voucher baby sitter viene invece erogato tramite buoni lavoro.
La domanda per accedere al beneficio va presentata esclusivamente attraverso il sito web dell’INPS (tramite PIN dispositivo) oppure tramite un patronato.

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