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E-commerce, eliminato l’obbligo di certificazione dei corrispettivi nel B2C nazionale

La nuova regola, che dà attuazione al decreto legislativo 42/2015, è contenuta nel Dm del 27 ottobre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 263 dell’11 novembre e prevede l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi, tranne nei casi in cui è richiesta dal cliente, per le operazioni di e-commerce di beni e servizi verso consumatori finali residenti nel territorio italiano (B2C). Rientrano fra le operazioni di e-commerce indiretto quelle in cui la transazione avviene online ma la consegna del bene avviene con i metodi tradizionali, mentre si qualificano come operazioni di e-commerce diretto quelle in cui sia la transazione che la consegna del bene avvengono online (ad esempio, la vendita di software tramite downloading).

Per le operazioni di commercio elettronico indiretto, dove la consegna del bene materiale avviene secondo le modalità tradizionali e l’operazione stessa è assimilata alle vendite a distanza e per corrispondenza, il decreto del 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, in attuazione delle disposizioni dettate dalla legge finanziaria del 1996, aveva già previsto l’esonero dalla certificazione.

Con la modifica introdotta sarà possibile gestire in modo unico e con una medesima procedura di certificazione sia le cessioni di beni che le prestazioni a distanza che si realizzano online. In effetti, il gestore di una piattaforma elettronica potrà vendere, ad esempio, vestiti o immagini e musica non emettendo più alcun documento di certificazione fiscale, ma annotando la transazione sul registro dei corrispettivi.

A questi vantaggi dal 1° gennaio 2017 si aggiungeranno anche gli incentivi che gli stessi operatori potranno avere se invieranno i corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate. Infatti in base al Dlgs 127/2015 essi potranno essere esonerati dallo spesometro, dalle comunicazioni black list, dagli elenchi intrastat per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio ricevute beneficiando anche di una via prioritaria per i rimborsi Iva. Questa facoltà, ora prevista solo per la grande distribuzione e per i gruppi d’impresa, diventerà, a partire dal 1° gennaio 2017 (Dlgs 127/2015), utilizzabile da parte di tutti i contribuenti.
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda le transazioni online che avvengono tra operatori economici (B2B) per i quali la certificazione delle operazioni segue le regole ordinarie.

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