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Commercialisti, sarà più facile riscattare anni di laurea e tirocinio con il metodo contributivo

Sono state approvate due importanti delibere del CNPADC (link) a favore dei commercialisti sul piano previdenziale ed assistenziale.
La prima delibera modifica, facilitandola, la disciplina del riscatto degli anni di laurea, del servizio militare e del tirocinio professionale esclusivamente per chi riscatterà detti anni con il metodo contributivo. Il Dottore Commercialista infatti può riscattare periodi non coperti da contribuzione e utilizzare i contributi riscattati per ottenere tutte le prestazioni erogate dalla Cassa.

Per i Commercialisti iscritti alla forma di previdenza professionale sarà quindi consentito riscattare :
•il periodo legale del corso di laurea in economia e commercio, ovvero in discipline considerate dalla legge equivalenti ai fini della ammissione all’esame di stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista;
•il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo entro il limite di anni 2;
•il tirocinio professionale per un periodo massimo di tre anni.

L’onere di riscatto con il metodo di calcolo contributivo è determinato applicando, per ogni anno di riscattare, la percentuale scelta dal professionista (dal 12% al 100%), prevista per la contribuzione soggettiva di cui all’art.1, c.2, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, alla media dei redditi dichiarati (entro il limite annuo derivante dal tetto imponibile di cui allo stesso art.1, c.2, del medesimo Regolamento, come rivalutato di anno in anno ai sensi dell’art.11 dello stesso regolamento) dall’anno 2004 all’anno antecedente la domanda di riscatto stessa. Detti redditi sono rivalutati in applicazione dell’art.10, c.9, del Regolamento stesso.

Qualora dal calcolo effettuato derivi un onere inferiore all’importo del contributo minimo soggettivo previsto per l’anno di presentazione della domanda di riscatto, l’onere è adeguato a tale importo per ciascun anno da riscattare.
A tal proposito è stata quadruplicata la durata dei piani di rateizzazione dell’onere (passando dalla metà al doppio del periodo riscattato), sono stati eliminati gli interessi di rateizzazione ed è stata introdotta la possibilità, in caso di mancato pagamento dell’intero onere, di optare tra la restituzione dei versamenti, annullando gli effetti del riscatto, e il riconoscimento di annualità contributive inferiori rispetto a quelle inizialmente indicate. Per i commercialisti che optano per il riscatto basato sul metodo reddituale, invece, nulla è mutato.

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La seconda delibera modifica l’istituto del contributo riconosciuto in caso di figli portatori di handicap. E’ stato eliminato il requisito di anzianità di iscrizione quinquennale e la previsione che l’handicap dovesse essere riconosciuto in data successiva all’iscrizione alla Cassa. Inoltre, l’entità del contributo da riconoscere annualmente agli aventi diritto potrà essere aumentata con delibera del CdA e contestualmente sono state semplificate le modalità di richiesta.

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