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Equitalia, quando il contribuente non paga le spese processuali

Una importante pronuncia della Cassazione affronta il tema del pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza del contribuente nel processo tributario. La decisione, nello specifico, riguarda il caso in cui la controparte sia Equitalia, ma introduce un principio generale applicabile sempre.
Infatti nella sentenza n. 8413 depositata il 27 Aprile 2016 i giudici, pur riconoscendo la soccombenza del contribuente nei confronti di Equitalia, negano la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, in quanto l’agente della riscossione era rappresentata in giudizio da un proprio funzionario.
L’agente della riscossione e in generale gli enti impositori, possono stare in giudizio per mezzo di propri funzionari. Si tratta di un’eccezione, in deroga all’obbligo generale della difesa tecnica, per cui i contribuenti debbono stare in giudizio avvalendosi dell’opera di un professionista abilitato. Posto che l’ente riscossore o impositore non sostiene i costi per la parcella di un avvocato, un commercialista o un altro professionista abilitato, si ha la conseguenza che, se vince il giudizio, non ha diritto a ottenere il rimborso per spese legali in effetti mai sostenute.

Per i giudici quindi, qualora la Pa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato. Occorre, a tal proposito, precisare che Equitalia deve essere equiparata ad una pubblica amministrazione, considerato che esercita una pubblica funzione di riscossione dei tributi. Andrebbero riconosciute, a favore dell’ente, solamente le spese che abbia concretamente affrontato nel giudizio e purché risultino da apposita nota, come per esempio le spese di cancelleria, deposito, contributo unificato, etc., che, se effettivamente sostenute, vanno invece rimborsate.

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Tale pronuncia appare interessante anche alla luce della nuova formulazione dell’articolo 15 del Dlgs 546/1992, che stabilisce dal 1 gennaio 2016, la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio, precisando che dette spese possono essere compensate in tutto o in parte solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. In tal caso il contribuente potrebbe utilizzare la sentenza citata per opporsi al pagamento delle spese processuali.

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