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Legge di Stabilità 2016 (commi 201-300)

Legge di Stabilità 2016 (commi 201-300)

201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalita’ per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 200.
202. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalita’ stabilite dal decreto di cui al comma 201.
203. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e’ confermata al 27 per cento anche per l’anno 2016.
204. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche’ il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo obbligatorio e’ aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell’onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
206. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ e’ incrementato di 6 milioni di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2016, e’ approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l’idoneita’ ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all’ateneo chiamante. Le chiamate di cui al precedente periodo sono effettuate secondo le procedure di cui all’articolo 18, comma 1, ovvero di cui all’articolo 29, comma 4, della legge n. 240 del 2010.
207. Al fine di accrescere l’attrattivita’ e la competitivita’ del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ istituito, in via sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell’anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.
208. In deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di cui al comma 207 e’ destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi dell’articolo 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma 209 del presente articolo, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 210 volti a valorizzare l’eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, ivi inclusi professori universitari gia’ in servizio presso atenei italiani. Per i professori di prima e di seconda fascia gia’ in servizio in atenei italiani, l’eventuale chiamata nella stessa fascia ai sensi della presente procedura comporta obbligatoriamente il cambiamento della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia e ai conseguenti trasferimenti e’ annualmente destinata una somma di 5,1 milioni di euro nell’anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse di cui al comma 207.
209. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 208 del presente articolo, all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica» e al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo».
210. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, sono disciplinati:
a) i criteri per valutare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell’area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualita’ della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;
b) le modalita’ per l’attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 208;
c) l’inquadramento in una classe stipendiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di professore, e un inquadramento non inferiore alla seconda classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda fascia;
d) la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 207;
e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresi’, all’interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima e seconda fascia gia’ in servizio in atenei italiani, che concorrono per l’eventuale chiamata nella stessa fascia; i criteri per l’individuazione delle aree scientifiche di riferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; il 50 per cento dei posti di professore universitario di prima e seconda fascia destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208 e’ attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;
f) le modalita’ di assegnazione all’ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 207 a decorrere dalla data di assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonche’ l’eventuale concorso dell’ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie; il numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207.
211. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 208 cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al comma 207, sono conseguentemente assegnate all’ateneo di destinazione.
212. La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalita’ di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’.
213. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuita’ alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell’ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell’Africa e dell’Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l’impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
214. Per il sostegno e l’attuazione degli interventi di cui al comma 213 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall’articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
215. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e’ differito al 31 dicembre 2016. All’articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2015» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; al quinto periodo, le parole: «Per l’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2016»; dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo’ essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l’anno 2016, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e’ subordinata all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall’articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
216. Nell’ottica di favorire il ricambio generazionale e l’immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori previsto dai commi da 207 a 212 e dai commi da 247 a 252 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive gia’ gestite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), le facolta’ assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all’assunzione di cinquanta dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unita’ nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonche’ di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale.
217. Il comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ sostituito dal seguente:
«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l’accesso al corso-concorso puo’ partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianita’ complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo’ comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu’ prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corsoconcorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attivita’ didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definite le modalita’ di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».
218. All’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ abrogato;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Le risorse poste nella disponibilita’ della Scuola nazionale dell’amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l’organizzazione dei corsi-concorsi di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
219. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell’incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilita’ previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.
220. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche’ degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonche’ al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilita’ della figura dirigenziale nonche’ il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali puo’ essere attribuito senza alcun vincolo di esclusivita’ anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalita’, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.
222. Per il comparto scuola e AFAM, nonche’ per le universita’, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
223. All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».
224. Resta escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle citta’ metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell’amministrazione della giustizia, dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nonche’, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. E’ escluso altresi’ il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.
225. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ferme restando le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguente rideterminazione degli organici adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell’interno provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, intervenendo coerentemente con le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui al citato articolo 2, comma 1, lettere a) e b). In caso di adozione del regolamento di cui al presente comma in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell’interno provvede esclusivamente agendo sugli uffici centrali.
226. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228.
227. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuita’ nell’attuazione delle attivita’ di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l’attivazione, previa verifica di idoneita’, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonche’, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facolta’ assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, e’ assicurato nell’anno 2016 il turn over nei limiti delle capacita’ assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.
228. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilita’ del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e’ disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
229. A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonche’ le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.
230. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ incrementato di euro 23,5 milioni per l’anno 2016.
231. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, la parola: «2014» e’ sostituita dalla seguente: «2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»;
b) al comma 150, le parole: «2016», «2017», «2018», «2019» e «2020» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2017», «2018», «2019», «2020» e «2021».
232. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 230, pari ad euro 23,5 milioni per l’anno 2016, si provvede, quanto a euro 7,5 milioni, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 231 e, quanto a euro 16 milioni, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la societa’ Poste italiane Spa. Gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l’anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nelle more del versamento delle somme di cui al primo periodo all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l’anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e a valere sulle disponibilita’ di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
233. Agli oneri derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonche’ a 5,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
234. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilita’ in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facolta’ di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e’ stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilita’. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e’ reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
235. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio» sono soppresse.
236. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo’ superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed e’, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
237. A decorrere dall’anno 2016, e’ autorizzata l’ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
238. All’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Isola del lago d’Iseo
16-bis. Monte Isola».
239. All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto e’ altresi’ stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia’ rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attivita’ di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonche’ le operazioni finali di ripristino ambientale».
240. All’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilita’. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilita’»;
b) il comma 1-bis e’ abrogato;
c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Le attivita’ di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalita’ di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent’anni, salvo l’anticipato esaurimento del giacimento, nonche’ la fase di ripristino finale».
241. All’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche’» sono soppresse.
242. All’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «ai commi 7 e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma».
243. Nelle more dei processi di riordino previsti dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio 2016 lo stanziamento per il personale degli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e’ ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento dell’anno 2015. Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quella prescritta dal presente comma, questa si intende gia’ adempiuta.
244. All’articolo 4 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nei cinque anni 2010-2014» sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2016-2018» e le parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;
b) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E’ altresi’ autorizzata la spesa di euro 670.984 per l’anno 2016, di euro 4.638.414 per l’anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall’anno 2018».
245. Il Ministero della giustizia e’ autorizzato nell’anno 2016, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, e’ autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l’anno 2016, di euro 25.043.700 per l’anno 2017, di euro 27.387.210 per l’anno 2018, di euro 27.926.016 per l’anno 2019, di euro 35.423.877 per l’anno 2020, di euro 35.632.851 per l’anno 2021, di euro 36.273.804 per l’anno 2022, di euro 37.021.584 per l’anno 2023, di euro 37.662.540 per l’anno 2024 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall’anno 2025.
246. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e’ autorizzata una spesa integrativa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
247. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle universita’ e la competitivita’ del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ e’ incrementato di 47 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca e’ incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.
248. L’assegnazione alle singole universita’ dei fondi di cui al comma 247 e’ effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualita’ della ricerca (VQR).
249. L’assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 e’ effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.
250. La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalita’ di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita’ del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.
251. Per il medesimo fine di cui al comma 247 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole universita’, all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall’anno 2016, alle sole universita’ che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e’ consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facolta’ assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
252. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2016, di 86 milioni di euro per l’anno 2017, di 126 milioni di euro per l’anno 2018, di 70 milioni di euro per l’anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
253. All’articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all’iscrizione nel relativo albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all’iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la “Quota A” del Fondo di previdenza generale gestito dall’ente di previdenza di cui all’elenco A, nono capoverso, annesso al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. L’ammontare del contributo e le modalita’ del versamento vengono determinati dal consiglio di amministrazione dell’ente di cui al primo periodo, tenendo conto della capacita’ reddituale degli interessati. Per le finalita’ di cui al presente comma, l’ente puo’ favorire l’iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d’onore. Dall’applicazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
254. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani all’universita’, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ incrementato di 54.750.000 euro per l’anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere dall’anno 2017.
255. A decorrere dall’anno 2016 l’autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e’ incrementata di 250.000 euro annui.
256. All’articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2015 e di 228.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
257. Al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di due anni. Il trattenimento in servizio e’ autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
258. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica, e’ istituito, presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonche’ di assegnazione e di erogazione dello stesso.
259. Al comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalita’ definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo».
260. All’articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le universita’, gli enti e gli organismi di ricerca, le costituende societa’ composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l’ENEA, l’ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o piu’ degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purche’ residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale»;
b) al comma 4, dopo la lettera f) e’ aggiunta la seguente:
«f-bis) le attivita’ di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all’avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d’avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa’».
261. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
262. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori adriatici ad essa viciniori, e’ costituito l’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione dell’attuale sede decentrata dell’ISIA di Roma istituita con autorizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e’ adottato lo statuto dell’Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo statuto e’ deliberato da un comitato costituito dal presidente e dal direttore in carica dell’ISIA di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. In sede di definizione del regolamento didattico dell’Istituto, agli studenti iscritti ai corsi decentrati a Pescara dell’ISIA di Roma e’ sempre garantita la possibilita’ del completamento del percorso di studi previsto dall’ordinamento in corso. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
263. A seguito dell’attivita’ di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell’alinea del comma 265 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio e’ da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono cosi’ rideterminati: 243,4 milioni di euro per l’anno 2013, 933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l’anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l’anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l’anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l’anno 2018, 583,3 milioni di euro per l’anno 2019, 294,1 milioni di euro per l’anno 2020, 138,0 milioni di euro per l’anno 2021, 73,0 milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l’anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l’anno 2020, 89,0 milioni di euro per l’anno 2021, 69,0 milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per l’anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l’anno 2021, a 69 milioni di euro per l’anno 2022 e a 8,9 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma e’ effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 e’ incrementata di 497 milioni di euro per l’anno 2016, 369,9 milioni di euro per l’anno 2017, 79,7 milioni di euro per l’anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l’anno 2019.
264. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell’attivita’ di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1º settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
265. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall’articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilita’ o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attivita’ lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo’ riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, puo’ comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell’indennita’ di mobilita’, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attivita’ di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennita’ stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;
b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilita’ grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
266. Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera a), che siano gia’ stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ come specificato nel medesimo comma 265.
267. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 265, non puo’ avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
268. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell’attivita’ di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 265 a 267.
269. I dati rilevati nell’ambito del monitoraggio svolto dall’INPS ai sensi del comma 268 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147. All’articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre».
270. I benefici di cui ai commi da 265 a 267 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 258 milioni di euro per l’anno 2019, 171 milioni di euro per l’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno 2023. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 263, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l’anno 2013, 933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l’anno 2015, 2.593 milioni di euro per l’anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l’anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l’anno 2018, 841,3 milioni di euro per l’anno 2019, 465,1 milioni di euro per l’anno 2020, 245 milioni di euro per l’anno 2021, 114 milioni di euro per l’anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l’anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.
271. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e’ altresi’ incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 263 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e’ ridotto di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l’anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.
272. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 263 a 270 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 263 e 271, e’ ridotta di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 215,7 milioni di euro per l’anno 2019, 100 milioni di euro per l’anno 2020, 100 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno 2023.
273. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e’ ridotta di 124 milioni di euro per l’anno 2016.
274. All’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
275. Per i lavoratori indicati all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS derogando al disposto dell’articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza, entro l’anno 2018, dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalita’ stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
277. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attivita’ nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all’INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2016, 7 milioni di euro per l’anno 2017, 7,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalita’ di certificazione da parte degli enti competenti.
278. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti e’ dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalita’ di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
279. All’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
280. Il comma 18 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996 non sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
281. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facolta’ prevista al predetto articolo 1, comma 9, e’ estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorche’ la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianita’ di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, e’ ridotta di 160 milioni di euro per l’anno 2016 e di 49 milioni di euro per l’anno 2017. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall’INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull’attuazione della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all’attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall’attivita’ di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verra’ disposto l’impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalita’ analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.
282. Al fine di sostenere la genitorialita’, il beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e’ riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
283. Ai medesimi fini di cui al comma 282, il beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e’ riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. I criteri di accesso e le modalita’ di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
284. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d’intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non e’ assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa e’ riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma e’ riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018. La facolta’ di cui al presente comma e’ concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facolta’ di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all’INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalita’ stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma e’ riconosciuto dall’INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l’INPS non prendera’ in esame ulteriori domande finalizzate all’accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2016, a 120 milioni di euro per l’anno 2017 e a 60 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell’INPS, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l’anno 2016, a 120 milioni di euro per l’anno 2017 e a 60 milioni di euro per l’anno 2018 delle entrate derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all’INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, e’ versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.
285. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell’orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarieta’ di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga gia’ riconosciuta dall’INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2».
286. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 281 nonche’ delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 290, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta’ intergenerazionale, all’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2018»;
b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non puo’ risultare inferiore a zero.
288. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1º gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell’anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015.
289. Al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 290:
a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e’ ridotta di 58 milioni di euro per l’anno 2018;
b) il fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e’ ridotto di 140 milioni di euro per l’anno 2017, 110 milioni di euro per l’anno 2018, 76 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per l’anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.
290. All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»;
2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;
b) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»;
2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».
291. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 304 del presente articolo, e’ ridotto di 300 milioni di euro per l’anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per l’anno 2017.
292. Le prestazioni assistenziali di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 possono essere erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilita’ presenti nel Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l’INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l’anno 2015.
293. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e’ ridotto di 100 milioni di euro per l’anno 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per l’anno 2017.
294. Per l’anno 2016 l’INPS versa all’entrata del bilancio dello Stato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a 52 milioni di euro, delle entrate derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale, di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le finalita’ di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ incrementato di 52 milioni di euro per l’anno 2017.
295. In deroga a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorche’ maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 297 del presente articolo.
296. Per le finalita’ di cui al comma 295 e’ autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
297. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 295 sono erogati, nell’ambito del limite di spesa di cui al comma 296, secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base dell’ordine cronologico di cui al primo periodo del presente comma, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 295 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data indicata al medesimo comma 295. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 296, l’ente previdenziale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 295.
298. Il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e’ abrogato. La conseguente cumulabilita’ opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
299. Dopo il comma 113 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ inserito il seguente:
«113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1º gennaio 2016».
300. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi 298 e 299, il fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e’ ridotto di 15,1 milioni di euro per l’anno 2016, 15,4 milioni di euro per l’anno 2017, 15,8 milioni di euro per l’anno 2018, 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 16,5 milioni di euro per l’anno 2020, 16,9 milioni di euro per l’anno 2021, 17,2 milioni di euro per l’anno 2022, 17,7 milioni di euro per l’anno 2023, 18 milioni di euro per l’anno 2024 e 18,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.