Vai al contenuto

IMU/TASI e comodato: tempo fino al 14 gennaio per la stipula

La Legge di Stabilità 2016 oltre ad aver abolito Imu e Tasi sulla abitazione principale introduce un’altra importante novità in materia di imposte sugli immobili. Dal 2016 infatti, il comma 10 della Legge di Stabilità (clicca qui per il testo) introduce, un’agevolazione consistente nella riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari (non di lusso), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzeranno come abitazione principale. La condizione è che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il suddetto beneficio è inoltre concesso anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato al parente possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (sempre con l’esclusione degli immobili di lusso).

Il primo passo da fare quindi è la registrazione del contratto di comodato poiché risulta una delle condizioni necessarie per ottenere l’agevolazione. La registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito (redatto anche sotto forma di scrittura privata), deve avvenire entro 20 giorni dalla data di stipula e potrà essere registrato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Per la registrazione occorrerà versare 200 euro a titolo di imposta di registro, tramite modello F23 (codice tributo 109T) e una marca da bollo da 16 euro ogni 4 pagine del contratto da registrare. La procedura deve essere effettuata su ogni copia del contratto che si intende registrare (saranno necessarie minimo 2 copie).

Vedi anche  Proroga versamento unico 2016: arriva il comunicato del MEF

All’Agenzia delle Entrate bisognerà presentare oltre alle due copie del contratto, il modello 69, copia del versamento dell’imposta di registro, i documenti di riconoscimento di comodante e comodatario e, se necessario, delega alla registrazione se non presentata direttamente dal soggetto interessato.

Un aspetto non di poco conto è quindi quello della tempistica. Premettendo che la data di stipula deve essere antecedente alla data di decorrenza occorrerà affrettarsi nel registrare il contratto per poter usufruire della riduzione già dal 16 giugno 2016. Infatti, poiché vale la regola che è computato per intero il mese in cui il possesso si è protratto almeno 15 giorni, per conteggiare già gennaio 2016 nel calcolo della riduzione occorrerà procedere alla stipula entro il 14 gennaio. Diversamente si procederà al calcolo proporzionalmente alla data di stipula del contratto (per intenderci se ho stipulato a marzo la riduzione sarà calcolata solo a partire da marzo).

È comunque utile precisare che è possibile ravvedere un eventuale ritardo nella registrazione del contratto tramite l’istituto del ravvedimento operoso che consente, con l’aggiunta di sanzioni e interessi, di pagare in ritardo l’imposta di registro.

ERRATA CORRIGE:
Nella prima versione dell’articolo era stato scritto, erroneamente, che bisognava procedere alla registrazione entro il 16 gennaio. Ci scusiamo per l’errata informazione poiché non corretta. Infatti è stato scritto “registrazione” ma il termine corretto era stipula.
Inoltre la data ultima per procedere alla stipula e considerare gennaio come mese intero è, il 14 gennaio. Poiché se si conteggia per intero il mese in cui il possesso si protrae per almeno 15 giorni, il giorno ultimo è appunto il 14 gennaio. È bene precisare però che si possono presentare alcuni problemi nel caso di contratti stipulati il 15 o il 16 dei mesi con 30 o 31 giorni, con l’effetto paradossale di avere due possessori per almeno 15 giorni. A tale situazione, come suggerito dal Sole 24 Ore, si può rimediare addebitando il mese al soggetto passivo per il quale il possesso si è protratto per il numero maggiore di giorni. Ed ecco perché avevamo riportato come data ultima il 16 (dal 16 al 31 sono 16 giorni di possesso). Il consiglio di Blog di Economia è quindi quello di evitare se possibile questa situazione ambigua stipulando perciò prima del 16.
La registrazione, inoltre, potrà avvenire entro 20 giorni dalla stipula del contratto.
La redazione di Blog di Economia si scusa per l’errore.

Vedi anche  Ecommerce: come realizzare una corretta strategia dei contenuti

Argomenti Correlati