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La separazione non salva l’immobile dell’ex

La vicenda vede l’ex coniuge, indagato per reato di bancarotta ed altri reati tributari, “indirettamente” raggiunto dal sequestro preventivo di beni mobili e immobili del Tribunale della libertà di Trento che erano nella disponibilità tanto della (ex) coniuge quanto del relativo (ex) marito.

La ricorrente, avverso tale provvedimento, aveva addotto che lo stesso raggiungeva beni intestati a una persona estranea agli addebiti di natura penale (ovvero la ricorrente) mossi di fatto nei confronti dell’ex coniuge in quanto tra gli stessi era incorsa separazione.

Il Tribunale ha invece contestato la natura fittizia dell’intestazione che ben poteva esser desunta da una serie di elementi: il luogo di residenza effettivo del marito che, nonostante la “formale separazione”, coincideva con l’abitazione coniugale; le modalità di pagamento degli immobili sequestrati, che risultavano assolte con provviste riconducibili all’Indagato; il rinvenimento in occasione dell’esecuzione del sequestro di una scrittura privata realizzata lo stesso giorno dell’udienza di separazione dal marito, con la quale la moglie consentiva all’addebito su un proprio conto corrente degli estratti conto debitori di una carta di credito in uso al marito, il quale provvedeva a rimborsarle i relativi oneri.

In particolare è stato evidenziato come il luogo di residenza effettiva dell’imputato coincideva con l’immobile adibito ad abitazione coniugale nonostante la formale separazione tra i coniugi: ciò in quanto, al momento dell’arresto dell’imputato, nell’alloggio era stato rinvenuto un guardaroba dello stesso pressoché completo “costituito da giacche, camice, cravatte, cinture, maglie, scarpe, calze e biancheria intima”; mentre, presso la formale residenza, “le cassettiere risultavano quasi del tutto vuote e si riscontrava la presenza di pochissimi indumenti ed oggetti personali, desumendosi da ciò che l’alloggio…fosse solo un punto di occasionale dimora, mentre l’alloggio ordinario dell’indagato, del quale egli conservava la piena disponibilità insieme alla moglie, fosse proprio quello sottoposto a sequestro”.

Nel caso di specie, il Tribunale della libertà, valorizzando gli elementi forniti dall’accusa, ha quindi ampiamente motivato che il contribuente avesse posto in essere una serie di manovre volte a schermare le proprie entrate per sottrarle alle azioni esecutive dei creditori e, in particolare, di Equitalia.

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A seguito di impugnazione dell’ordinanza di sequestro relativa al bene immobile, la Cassazione con la sentenza n. 36530 del 10 settembre 2015 – nell’avvalorare il provvedimento de quo – ha confermato un orientamento già consolidato, ovvero che i beni che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’indagato e che rientrino nella sfera dei propri interessi economici possono essere oggetto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, anche se formalmente intestati a un soggetto pacificamene ritenuto persona estranea al reato.

Il contribuente ha visto quindi rigettarsi il motivo di ricorso presentato, in quanto si è ritenuto assolto, da parte della pubblica accusa, l’onere probatorio relativo alla fittizietà dell’intestazione dell’immobile.

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