Vai al contenuto

Legge di stabilità 2016, cosa sono le società benefit?

Le società benefit sono quelle società che oltre a perseguire obiettivi di tipo economico (la divisione degli utili), si propongono di realizzare effetti positivi, o di ridurre quelli negativi, per una o più categorie di soggetti o di altri portatori di interessi coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile). Nella Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale sono riservati ben 9 commi all’argomento delle società benefit e precisamente dal comma 376 al comma 384 con lo scopo di favorirne la diffusione e di esaminarne le caratteristiche principali.

Le finalità sociali su indicate possono essere perseguite da ciascuna delle societa’ di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina. Chi intende acquisire le caratteristiche delle società benefit dovrà modificare l’oggetto sociale; le suddette modifiche dovranno essere depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. Tali società dovranno infine apporre la sigla SB alla denominazione sociale, utilizzando tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Nei commi da 376 a 382 vengono definiti:
a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all’allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell’allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio comune.
La società benefit deve essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di interesse comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di societa’ prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.

Vedi anche  Scommesse, matrimonio tra Paddy Power e Betfair

La società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 della legge di stabilità e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 della medesima legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la societaè intende perseguire nell’esercizio successivo.
La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicitaà ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Argomenti Correlati