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Interessi legali allo 0,2% e sanzioni ridotte dal 1°Gennaio 2016

Sulla gazzetta ufficiale n. 291 del 15.12.2015 è stato pubblicato il d.m. 11.12.2015 con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile, secondo cui il tasso va rivisto “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”, è stata ulteriormente ridotta allo 0,2% a decorrere dal giorno 1° gennaio 2016. Prosegue, dunque, il trend in discesa, che ha caratterizzato il saggio di interesse negli ultimi anni: dall’1% del 2014, è sceso, infatti, allo 0,5% del 2015 e, infine, allo 0,2% fissato per il 2016.

La modifica degli interessi legali, è rilevante anche ai fini fiscali in quanto il c.d. “ravvedimento operoso”, di cui all’art. 13 del d.l.gs. 18.12.1997, n. 472, che consente al contribuente che voglia rimediare a errori o omissioni nelle dichiarazioni e nei versamenti dei tributi, di regolarizzare la propria posizione con il pagamento della somma dovuta, della sanzione ridotta in relazione al ritardo nell’adempimento e degli interessi moratori conteggiati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, sarà meno oneroso.

Sempre a decorrere dal 2016, la sanzione del 30% da pagare in caso di versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni sarà ridotta al 15%, ai sensi del nuovo periodo inserito nell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

Pertanto, con l’abbassamento del tasso degli interessi legali, a partire dal prossimo 1° gennaio, in caso di ravvedimento, i contribuenti saranno tenuti a pagare:
– per i ritardi fino a 14 giorni (ravvedimento sprint), la sanzione giornaliera dello 0,1% in luogo dello 0,2%;
– per i ritardi da 15 a 30 giorni, la sanzione fissa dell’1,5% invece del 3%;
– per i ritardi da 31 a 90 giorni, la sanzione dell’1,67% invece del 3,33%.

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Senza ravvedimento, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni, e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni.
In caso di regolarizzazione, tramite ravvedimento, degli omessi o tardivi versamenti del 2015, nel 2016, per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,5% fino al 31 dicembre 2015 e dello 0,2% dal 1° gennaio 2016.

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