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Professionisti: arriva la Tessera europea

Con la circolare 3685/C del 2015 il ministero dello Sviluppo Economico spiega come stia per esser introdotta la Tessera europea per i professionisti.
Come noto è il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a disciplinare la libertà di stabilimento con le norme di cui agli articoli da 49 a 55, e la libera prestazione di servizi con gli articoli da 56 a 62 e il Ministero ricorda che ” La libertà di prestare servizi comporta che i prestatori che legittimamente operano in uno Stato membro dell’Unione, siano essi persone fisiche o giuridiche, hanno diritto di offrire i propri servizi a destinatari residenti in altri Stati membri, su base temporanea e senza che da ciò derivi la necessità di uno stabilimento nello Stato del destinatario della prestazione offerta. Ai sensi dell’articolo 57 TFUE la libertà in parola si applica ai servizi, ovvero a prestazioni fornite generalmente dietro remunerazione nella misura in cui esse non risultino regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.”

In particolare è il terzo paragrafo dell’articolo 57 TFUE a disporre che «senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini». Resta chiaramente consentito che uno Stato membro possa escludere dalla libertà di prestare servizi attività e specifiche funzioni che partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri, nonché di mantenere in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

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Il percorso per rimuovere gli ostacoli anche alla libera circolazione dei servizi è confluito prima nella disciplina introdotta con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di introdurre disposizioni volte ad «estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario», recepita nell’ordinamento giuridico nazionale con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Successivamente la Commissione europea presentò nel 2004 la proposta di una nuova direttiva che sfociò dopo un travagliato percorso legislativo nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein), trasposta nell’ordinamento interno per mezzo del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Gli obiettivi complessivamente perseguiti dallo strumento normativo comunitario sono efficacemente esposti nel secondo considerando, ove si afferma che «una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell’Unione europea. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell’Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l’informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori».

L’ultimo intervento legislativo sulla materia, infine, è stato operato con l’adozione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

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Così arriva ai nastri di partenza la tessera professionale europea (European professional card – EPC), infatti la citata direttiva 2013/55/Ue – in base alla quale i liberi professionisti possono esercitare liberamente all’interno del mercato europeo – entra in vigore il prossimo 18 gennaio, indipendentemente dalla mancata approvazione di specifico provvedimento di recepimento da parte del Governo, in quanto una volta scaduto il termine di recepimento del 18 gennaio 2016, si rendono applicabili automaticamente le disposizioni UE, poiché si tratta delle c.d. «direttive dettagliate o self-executing, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia europea a partire dal caso Van Gend en Loos, causa 26/62, sentenza 5 febbraio 1963), con prevalenza anche sulle eventuali difformi norme legislative nazionali».

Per ottenere la tessera europea il professionista attiverà una procedura semplificata per esercitare la professione all’interno dell’Unione Europea con una richiesta da presentare online alle autorità nazionali. L’esperienza professionale richiesta per ottenere la tessera europea è dimezzata a un anno (prima ce ne volevano due), nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, a meno che la professione non sia diversamente regolamentata nello Stato membro di origine.
Il prestatore che si sposterà per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi ed ottenere la tessera europea sarà tenuto ad informare in anticipo l’autorità competente con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione avrà validità per l’anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali.

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La tessera europea partirà con alcune professioni ad alto tasso di mobilità, come medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, ingegneri, guide alpine, agenti immobiliari.
Gli altri professionisti invece continueranno a dover ricorrere alla procedure classiche per esercitare in altri paesi europei, sebbene sia comunque previsto un ampliamento delle nuove regole probabilmente con l’introduzione di una tessera europea con requisiti più stringenti.

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