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Abrogata la tassa sulle unità da diporto – Legge di Stabilità 2016

L’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 (c.d. Salva-Italia) aveva istituito una tassa sulle unità da diporto di lunghezza superiore ai 14 metri. L’imposta, di importo pari a 16.000 euro annui, colpiva proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti a cui potesse essere attribuibile il possesso dell’unità da diporto.

Il comma 366 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha abrogato il suddetto comma 2 con riferimento alla tassa sulle unità da diporto. Il FISPE (Fondo per gli Interventi Strutturali di Politica Economica), conseguentemente, è stato ridotto nella misura di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nei porti sede di autorità portuale presso i quali sia stato registrato nell’anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all’80 per cento del volume complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti, alle navi porta-contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali che fanno scalo nei porti medesimi potrà essere ridotto o concessa l’esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio.

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