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Agricoltura e sociale uniti in un’impresa

La legge n. 141 del 18 agosto 2015 – pubblicata nella G.U. n. 208 dell’8 settembre 2015 – apre la strada ad un nuovo modo di concepire il lavoro agricolo ed introduce nel nostro ordinamento la definizione di agricoltura sociale, garantendo alla stessa una serie di benefici e di regole.

L’intento del legislatore è quello di promuovere e sostenere gli imprenditori agricoli che sviluppano delle iniziative associabili all’agricoltura finalizzate allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.

Nella definizione di agricoltura sociale sono ricomprese tutte le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, svolte sia in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (nei limiti fissati dal comma 4 dello stesso articolo) che siano volte a sviluppare una serie di interventi e di servizi che facilitino l’accesso adeguato ed uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali, specialmente in zone rurali e svantaggiate.

Le finalità che queste attività sono chiamate direttamente a realizzare sono le seguenti:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;

c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l’ausilio di animali e la coltivazione delle piante;

d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

Contestualmente sono stati introdotti degli importanti strumenti di sostegno, adoperabili dagli enti pubblici, volti a favorire le attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi.
Alcuni di questi consistono nella promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso la concessione, a titolo gratuito, dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e nella variazione dei criteri per l’assegnazione delle gare di fornitura delle PA che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere, prevedendo una priorità alla provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale.

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Per l’esercizio delle attività possono essere utilizzati i fabbricati o le fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo che siano destinati dagli imprenditori agricoli alle finalità sociali come in precedenza definite.

I requisiti minimi e le modalità di attuazione delle suddette attività saranno definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e Forestali, da adottare entro il 22 novembre 2015 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in trattazione).

Le attività riconducibili a questi interventi potranno beneficiare dei regimi fiscali previsti, ad esempio, dall’art. 34-bis del dpr n. 633/72 ai fini dell’Iva e dall’art. 32 del dpr n. 917/86 ai fini reddituali.

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