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Equitalia, no alla rimozione del fermo amministrativo in caso di dilazione

Come già anticipato in alcuni precedenti articoli (Equitalia, entro il 23 novembre le domande di riammissione) è scaduta qualche giorno fa la possibilità di rateizzare le cartelle Equitalia per quei contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni. Personalmente ho avuto modo di constatare la corsa agli asportelli da parte dei contribuenti e imprese non in regola con i pagamenti, ma non tutte le problematiche si risolvevano con la semplice presentazione del piano di dilazione straordinario per i contribuenti decaduti. Molti utenti, destinatari di provvedimenti di fermo amministrativo o ipoteche, credevano di poter eliminare il vincolo apposto dall’agente della riscossione con il pagamento della prima rata afferente il piano di dilazione presentato. Così non era! Infatti Equitalia, con la circolare n. 98/2015 ha sancito, comunicando agli uffici periferici, la linea restrittiva da adottare per i casi in cui vi è la presenza di provvedimenti cautelari sui beni del debitore. Ebbene, con l’accoglimento del piano di dilazione ed il pagamento della prima rata, l’agente della riscossione non può eliminare l’eventuale fermo amministrativo od ipoteca apposta sui beni del contribuente. La cancellazione del fermo amministrativo o della ipoteca avverrà soltanto dopo il pagamento integrale del debito. Allora quale sarebbe stata la procedura da seguire per liberare i beni del contribuente dal vincolo apposto dall’agente della riscossione? Personalmente ho provveduto a stralciare dalla lista delle cartelle da sottoporre a rateizzazione, quelle per cui erano state iscritte ipoteche o fermi amministrativi, provvedendo al pagamento integrale.
Ovviamente la dilazione costituiva un punto fermo per Equitalia in quanto da quel momento in poi non era più possibile iscrivere alcun fermo o ipoteca, nè iniziare o proseguire alcun pignoramento o espropriazione forzata.
A tal proporsito si ricorda che per adottare tali misure, devono essere rispettati una serie di requisiti di carattere principalmente procedurali. Equitalia, infatti, può adottare il fermo una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di almeno 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, senza che il contribuente abbia provveduto al versamento anche di una rata delle somme contestate.
In ogni caso, prima dell’esecuzione del fermo, Equitalia è tenuta a notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva, con la quale li avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione.
Entro il termine di 30 giorni, il debitore o i coobbligati possono comunque dimostrare che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione, recandosi presso lo sportello dell’agente della riscossione. Tale dimostrazione, in particolare, dovrà avvenire non solo con l’esibizione dei libri contabili, ma anche mediante l’indicazione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa.
Pertanto, una volta iscritto, resta ferma la possibilità per il contribuente di eccepire l’illegittimità del fermo nel caso di omessa notifica dell’atto presupposto, quale la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento (articolo 19, comma 3 Dlgs 546/92) o, qualora la cartella di pagamento sia stata annullata.

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