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Ok al rimborso se c’è una sentenza favorevole

Gli ultimi sviluppi della giurisprudenza sembrano offrire uno spiraglio alla erogazione del rimborso delle imposte a favore del contribuente. L’attuale ordinamento consente all’amministrazione di sospendere l’erogazione di un rimborso in presenza di carichi pendenti del contribuente. Questa sospensione, chiamata fermo amministrativo del credito, trae origine dall’articolo 69 del regio decreto 2440 del 1923, il quale prevede la possibilità per l’amministrazione di differire il rimborso del credito sino alla definizione del debito erariale, anche attraverso la compensazione. In questo contesto si è poi inserito l’articolo 23 del Dlgs 472/1997, secondo il quale nei casi in cui il contribuente vanti un credito nei confronti dell’amministrazione, il rimborso può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo.

Molto spesso si crea quindi la situazione che un credito certo vantato dal contribuente venga bloccato dalla esistenza di un debito tributario non definitivo e suscettibile di annullamento! In questo caso l’Agenzia delle Entrate sospende il rimborso in attesa che la sentenza diventi definitiva.

Nel caso in esame, un contribuente aveva impugnato il diniego alla richiesta di revocare la sospensione di un rimborso. Il provvedimento era fondato su alcuni avvisi di accertamento che erano stati annullati dalla Ctp. L’ufficio insisteva con la sospensione poiché la decisione dei giudici di primo grado era stata impugnata in appello.
La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 319/03/15, ha rilevato che nell’articolo 23 del Dlgs 472/1997 non vi è alcuna espressa previsione che richieda il passaggio in giudicato della sentenza e precisa che la sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
Secondo la giurisprudenza dunque, l’ufficio, per sospendere un rimborso, deve emettere un atto motivato contro il quale è possibile proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

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Sulla impugnabilità del provvedimento di sospensione del rimborso, la Corte di Cassazione ha affermato che esso va classificato tra gli atti impugnabili ed è onere dell’amministrazione motivare le ragioni ostative al rimborso. Il contribuente può così proporre ricorso non solo con riguardo ai vizi di legittimità, ma anche per richiedere l’accertamento della sussistenza dei requisiti legittimanti. Contrariamente, infatti, i tempi del diritto rimborso sarebbero a discrezione dell’ufficio.

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