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Rimborso Pensione: l’INPS quantifica l’importo e spiega come ottenerlo

È finalmente arrivata la circolare dell’INPS in cui vengono spiegate le modalità operative con cui dal primo agosto sarà possibile ottenere il rimborso pensione per i pensionati che hanno subito lo stop all’indicizzazione degli assegni.

Nella circolare n. 125 del 25 giugno, l’Istituto di previdenza spiega come attuare le disposizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015), che ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Al fine di dare attuazione alla suddetta sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 riformula il predetto comma 25, dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.

Con il nuovo decreto la rivalutazione per il 2012 e per il 2013 è riconosciuta al 100% fino a tre volte il minimo Inps, poi cala al 40% fino a quattro volte, quindi ancora al 20% fino a cinque volte per scendere al 10% fino a sei volte ed infine azzerarsi sopra quella soglia. L’incremento per il primo biennio costituisce poi la base di calcolo per gli anni successivi, a partire dal 2014. Per i trattamenti tra tre e sei volte il minimo, dunque, è previsto un incremento pari al 20% dell’aumento ottenuto nel 2012-2013 a valere per il 2014 e 2015, e del 50% per il 2016.

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L’Inps nella circolare precisa che: “Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 (pari al 2,7 per cento) nella seguente misura:
– del 20% del 40% fino a quattro volte il minimo (1.500-2.000 euro circa);
– del 20% del 20% fino a cinque volte (2.000-2.500 euro circa);
– del 20% del 10% fino a sei volte (2.500-3.000 euro circa)”;
– nessun aumento per i livelli superiori.

Aggiunge l’Inps: “Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento”. In base a questi nuovi incrementi si determina il valore del rimborso e il nuovo assegno pensionistico, che vale da agosto 2014 a fine anno. Dall’anno prossimo, le percentuali di perequazione vengono incrementate nella misura del 50% del 40% fino a quattro volte il minimo, del 50% del 20% fino a cinque volte e del 50% del 10% fino a sei volte.

Nella circolare è inoltre presente un allegato in cui viene esemplificato il tutto. Per un pensionato tra tre e quattro volte il minimo (1.500 euro di assegno), si determina un rimborso pensione una tantum da 796 euro, nell’assegno di agosto, poi la base della pensione diventa di 1.525 euro mensili da agosto 2015 e quindi di 1.541 euro da gennaio 2016.

pensione inps

La classe individuata è la più popolosa degli aventi diritto al rimborso pensione, rappresenta infatti oltre la metà del totale: tra tre e quattro volte il minimo, nel 2011, c’erano 2 milioni di pensionati, su un totale di circa 3,8 milioni di pensionati che si collocano tra le tre e le sei volte il minimo (quelli che percepiscono rimborsi).

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Infine l’Inps spiega che “la ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio”. Quindi non saranno necessarie domande da presentare per ottenere il rimborso pensione ma sarà automaticamente accreditato sulla pensione dei contribuenti aventi diritto. Gli arretrati saranno pertanto corrisposti a partire dal 1° agosto 2015.

Attenzione alla tassazione, infatti questi importi sono da tassare, come ha specificato il decreto, con il regime della tassazione separata (al 23%) per quanto riguarda gli arretrati fino al 2014, e successivamente a tassazione ordinaria.

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