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Sponsorizzazioni nel mirino del Fisco

Con la sentenza n.10914 emessa il 27 maggio 2015, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito ad un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una società, produttrice di manufatti in vetroresina, per le sponsorizzazioni di eventi sportivi e manifestazioni fieristiche di dimensione locale. Oggetto della controversia la deducibilità, integrale o meno, delle spese sostenute.

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società in oggetto un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, avente a oggetto la ripresa a tassazione di costi afferenti alle sponsorizzazioni di eventi locali di natura fieristica e sportiva. A parere dell’ufficio accertatore, le spese sostenute dalla società non erano qualificabili come spese di pubblicità (integralmente deducibili dal reddito imponibile) bensì come spese di rappresentanza, deducibili nei limiti di un terzo del loro ammontare. Di diverso parere i giudici della Commissione Tributaria Regionale secondo cui l’operato della società era legittimo, in quanto il concetto di spesa di pubblicità comprende anche i costi che, pur non essendo sostenuti al fine diretto di incrementare le vendite, sono in grado di “far acquisire all’impresa nuova clientela o di ampliare il fatturato nei confronti della clientela già esistente“.

I giudici della suprema Corte di Cassazione, però, hanno accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate: “il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite“.

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In conclusione, dunque, il contribuente ha l’onere di dimostrare la congruità dei costi e l’inerenza delle spese sostenute. Le spese per le sponsorizzazioni devono ritenersi spese di rappresentanza, e non di pubblicità, se la società non dimostra che i costi sostenuti hanno il fine diretto di incrementare le vendite e la clientela e non di accrescerne genericamente il prestigio.

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