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Pignoramento, cambiano i limiti per le pensioni e gli stipendi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, è stata pubblicata la Legge n. 132/2015 di conversione del Decreto Legge n. 83/2015, che introduce importanti novità in tema di pignoramento di pensioni e stipendi in caso di insolvenza del debitore.
All’art.13 vengono ridefiniti i limiti al pignoramento, per le notifiche successive al 27 giugno 2015, vediamo quali sono :
Pensioni
Vecchia normativa
Per le notifiche effettuate direttamente all’istituto di credito dove il soggetto debitore aveva l’accredito della pensione, erano soggette al pignoramento tutte le somme presenti sul conto, eccetto l’ultimo rateo della pensione in procinto di essere accreditato.

Per le notifiche effettuate direttamente all’INPS, prima che il rateo fosse accreditato, il pignoramento poteva avvenire secondo i vecchi limiti e precisamente :
– fino ad 1/5 dell’importo della pensione;
– nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato per i crediti alimentari;
– fino ad 1/5 per i crediti dello Stato, Province o Comuni;
– fino alla metà della base pignorabile in caso di pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, ecc.).

Nuova normativa
Per gli atti notificati direttamente all’istituto di credito, dopo il 27 giugno 2015 si può pignorare l’importo eccedente 1.345,56 (pari al triplo del valore dell’assegno sociale vigente).

Se la notifica avviene direttamente all’INPS, il pignoramento può avvenire solo sulla parte dell’emolumento che eccede 672,78 euro ossia pari all’importo dell’assegno sociale vigente, aumentato della metà. La parte eccedente tale limite è pignorabile con le vecchie regole.

Stipendi
Vecchia normativa

Se la notifica veniva effettuata all’istituto di credito presso cui si riceveva l’accredito dell’emolumento, il pignoramento poteva avvenire senza alcun limite, eccetto l’importo dell’ultimo stipendio da accreditare.

Vedi anche  Proroga 730: probabile invio entro il 23 luglio

Se invece la notifica avveniva direttamente al datore di lavoro, il pignoramento poteva avvenire:
– nel limite di 1/5 dell’importo dello stipendio;
– per i crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;
– nel limite di 1/5 per i crediti dello Stato, Province o Comuni;
– fino alla metà della base pignorabile in caso di pignoramento in concorso di più cause (alimenti, tributi, ecc.).

Stipendi
Nuova normativa

Per gli atti notificati dopo il 27 giugno 2015, le nuove regole prevedono che se l’atto di pignoramento è notificato alla banca o posta dove il soggetto debitore ha l’accredito dello stipendio:
– per le mensilità accreditate sul conto prima dell’esecuzione del pignoramento è fissato il limite di impignorabilità pari al triplo dell’assegno sociale vigente, e cioè, per il 2015, di euro 1.345,56;
– per le mensilità accreditate sul conto nel giorno del pignoramento o nei giorni successivi valgono i vecchi limiti previsti nel caso di notifica direttamente al datore di lavoro.

Se il pignoramento è notificato direttamente al datore di lavoro e l’accredito dello stipendio avviene alla stessa data o successivamente, valgono i vecchi limiti.

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