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Rateazioni, introdotto il concetto di “lieve inadempimento”

Il D.Lgs. di attuazione della Legge Delega Fiscale n. 23/2014, interviene modificando l’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997 aumentando il numero massimo di rate trimestrali (da 6 a 8 rate) in cui è possibile rateizzare gli avvisi bonari di importo non superiore a 5mila euro ricevuti in seguito a controlli ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 e controlli formali ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.
Resta, invece, invariato il numero massimo di rate trimestrali (20 rate) qualora gli importi oggetto delle rateazioni siano superiore a 5 mila euro.

In materia di accertamento con adesione e accertamento definito per acquiescenza non cambia il numero massimo di rate trimestrali (8 rate) per le rateazioni degli avvisi di accertamento con adesione e quelli definiti per acquiescenza. È aumentato, invece, da 12 a 16 il numero massimo di rate trimestrali per importi superiori a 50.000 euro.
In questo modo, il Legislatore uniforma, in tema di rateazioni, il numero di rate massimo sia per gli avvisi bonari che per gli istituti definitori dell’accertamento.

Importante invece è l’introduzione del concetto di “lieve inadempimento”. In precedenza, il contribuente decadeva dal beneficio delle rateazioni in caso di mancato pagamento della prima rata o in caso di mancato pagamento di una delle rate diverse (dalla prima) entro la scadenza della rata successiva.
Adesso invece, saranno concesse due attenuanti, che contemplano il c.d. “lieve inadempimento”:
• non si decade dalle rateazioni se il pagamento della prima rata avviene con ritardo ma entro i 7 giorni successivi la scadenza;
• non si decade dalle rateazioni se il contribuente omette di pagare una rata diversa dalla prima di importo non superiore al 3% e comunque non superiore a 10mila euro.
È inoltre diminuita, dal 60% al 45% dell’importo non versato, la sanzione prevista in caso di decadenza dalla dilazione.

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Le nuove disposizioni, si applicheranno a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (per i controlli di cui all’art. 36- bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972); dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (per i controlli ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).
Per gli accertamenti con adesione e gli accertamenti definiti per acquiescenza le novità si applicano dall’entrata in vigore del presente D.Lgs. la cui pubblicazione è attesa a giorni in Gazzetta Ufficiale.

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