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Skype, il datore di lavoro non può spiare i dipendenti

Il datore di lavoro non può in alcun modo spiare le conversazioni effettuate su Skype dai propri dipendenti. Lo ha sancito in modo netto ed inequivocabile il Garante per la protezione dei dati personali che, con provvedimento n.345 (https://www.garanteprivacy.it), è intervenuto in merito al licenziamento comminato ad una lavoratrice. I dati indicati nella lettera di contestazione disciplinare e in quella di licenziamento, infatti, erano stati illegittimamente utilizzati dal datore di lavoro, che aveva acquisito comunicazioni Skype in parte avvenute anche al di fuori dell’ambito lavorativo quando la lavoratrice, in ferie, si trovava già presso il proprio domicilio privato.

Il Garante, rilevato che il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico e/o telematico scambiate dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro sono assistite da garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale e che, pur spettando al datore di lavoro la definizione delle modalità di corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, occorre comunque rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché (con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali) i principi di correttezza, ha accolto il ricorso della lavoratrice ordinando all’azienda, contestualmente, di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati personali relativi alle conversazioni Skype avvenute tra la ricorrente e soggetti terzi.

Intervento a gamba tesa del Garante, dunque, nei confronti di tutti i datori di lavoro che invadono la sfera privata dei lavoratori alla ricerca di comportamenti scorretti o illeciti. Sospiro di sollievo, invece, per i lavoratori che potranno continuare ad utilizzare Skype (e gli altri software di messaggistica istantanea e VoIP) senza temere di perdere il proprio impiego.

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