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Reverse charge laptop/PC: soggetti esclusi

L’art. 17, comma 6, relativo all’istituto del reverse charge, alla lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, è stato novellato dal D.Lgs. n. 24/2016, a far data dal 2 Maggio 2016.
La novella (di cui abbiamo parlato in questo articolo ) riguarda l’estensione del reverse charge anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop nonché le “cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 25 maggio 2016 n. 21/E, ha fornito chiarimenti in relazione a tale estensione, individuando e circostanziando l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del meccanismo che prevede l’assolvimento dell’Iva dal destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta, in luogo del cedente, nonché i soggetti esclusi dall’applicazione del reverse in tali fattispecie.

In relazione all’ambito oggettivo l’Agenzia ha evidenziato come ai fini dell’individuazione dei beni citati rileva “la circostanza che si tatti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC).”

In relazione all’ambito soggettivo di applicazione nulla cambia, ma viene specificato che qualora il cessionario, soggetto passivo, non sia stabilito in Italia o abbia stabile organizzazione in Italia, dovrà provvedere ad identificarsi ai fini IVA in Italia per assolvere all’obbligo del reverse charge.

L’Agenzia inoltre afferma l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale fattispecie la fase della vendita al dettaglio, applicandosi per cui solo alle fasi distributive antecedenti alla stessa.

Si ricorda che la misura ha un carattere provvisorio in quanto applica alle operazioni effettuate fino al 31 Dicembre 2018, come previsto dall’art. 199-bis della direttiva IVA.
Le eventuali incertezze in materia dall’entrata in vigore della norma alla data di pubblicazione della circolare non sono sanzionabili in ossequio ai principi dello Statuto del Contribuente.

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