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Bail in: comunicazione Consob sui prodotti finanziari

Torniamo sull’argomento caldo del momento, ovvero sull’attuazione in Italia della disciplina europea della risoluzione delle crisi bancarie c.d. BRRD (d.lgsl. 180-181 del 2015) e sul bail in, di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni qui e qui.

Nel dettaglio, ci soffermiamo su un’importante comunicazione (90430 del 24.11.2015) emanata dalla Consob per le materie di propria competenza, circa il comportamento che dovranno tenere gli intermediari con particolare riferimento ai servizi di investimento. Tale presa di posizione è dovuta al concreto interesse degli investitori, in considerazione della possibilità, prevista dalla Legge, di risolvere le crisi bancarie attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, per cui, oltre ai depositi superiori ai 100.000 euro, si dovrà tenere conto:

a) della riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione, come detto, rientra il c.d. bail in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Con riferimento ai creditori, l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che «sono soggette a bail–in tutte le passività», fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.

In caso di bail in, l’ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d’urgenza, da Banca d’Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015.
In merito a tale disciplina generale si è espressa dunque la CONSOB che, con la comunicazione 90430 del 24.11.2015, di cui al presente commento, ha raccomandato agli intermediari di perseguire la corretta applicazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dalla disciplina in materia di servizi di investimento, doveri che impongono di:

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a) fornire agli investitori informazioni appropriate circa le novità introdotte dai d.lgs. nn. 180 e 181 del 2015, che li pongano in condizione di assumere consapevoli scelte d’investimento;
b) riconsiderare le proprie procedure per la formulazione dei giudizi di adeguatezza e di appropriatezza al fine di valutare l’eventuale impatto sulle stesse delle innovazioni in discorso.

Senza entrare nel merito della disciplina specifica in materia di adempimenti informativi e contrattuali riferiti ai servizi di investimento, è importante evidenziare la comunicazione di cui al presente commento perché sembra tanto essere un campanello d’allarme per gli investitori poco avvezzi, oltre che un avvertimento con megafono agli intermediari: a questi ultimi, infatti, viene ribadito a gran voce di informare con assoluta precisione gli investitori sulla natura degli strumenti finanziari sottoscritti, sull’introduzione di limitazioni all’intervento pubblico a sostegno degli intermediari che versino in situazione di crisi, oltre a dover rappresentare che già dal 1 gennaio 2016 i titoli sopra menzionati potranno essere soggetti a bail in.

L’informativa da sottoporre ai clienti dovrà, altresì, riportare la gerarchia secondo cui l’importo determinato ai fini delle misure in esame dovrà essere allocato. Dovranno poi essere indicati gli effetti discendenti dall’applicazione delle misure sopra indicate, nonché dall’eventuale esercizio da parte della Banca d’Italia dei poteri alla stessa specificamente attribuiti.

Secondo quanto previsto dalla Consob, infine, gli intermediari devono assicurare che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: «a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio». Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari, infine, devono verificare «che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta».

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Le indicazioni fornite sono un vero e proprio avvertimento per gli intermediari ma, in realtà, sono dirette apertamente agli investitori. Questi ultimi, infatti, dovranno: scegliere con attenzione l’intermediario con cui lavorare sulla base della stabilità oltre che della “convenienza”, valutare bene quando e se sottoscrivere strumenti finanziari (in particolare azioni e strumenti di debito senior non garantiti) emessi dalle banche, bilanciando la convenienza dei rendimenti con la consapevolezza dei rischi; all’uopo, si dovrà insistere con gli intermediari per ottenere tutte le informazioni utili per evitare pericoli inutili; più in generale, per dormire sonni tranquilli, si potranno “splittare” i depositi su più intermediari, qualora si abbia la fortuna di averne di superiori ai 100.000 euro!

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