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La mancata notifica dell’avviso bonario annulla la Cartella

Sebbene l‘avviso bonario non richieda particolari forme di notifica, non essendo previsto alcun rinvio normativo all’articolo 60 DPR 600/73, l’utilizzo di forme quali la posta semplice comportano conseguenze rischiose. Infatti, l’utilizzo di metodi di spedizione che non siano adatti a provare con certezza la data della notifica, apre numerosi dibattiti sul conteggio dei trenta giorni concessi al contribuente per il pagamento degli importi contenuti nell’avviso, ai sensi dell’ar. 3 D.Lgs 462/97.

Come già anticipato nel nostro blog (link), la questione relativa alla notifica ed alle prove in merito sta diventando materia di ampia discussione nelle aule

Recentemente la Commissione Tributaria Regionale di Roma si è occupata della questione, con la sentenza n. 6378/2015.
Nel caso in questione, il contribuente proponeva ricorso contro la cartella di pagamento scaturita da un controllo formale, la cui mancata notificazione comportava, a differenza della liquidazione automatica, la nullità dell’atto.

Il contribuente in questione ha solamente lamentato la mancata notifica dell’atto, non potendo portare alcuna prova in merito alla mancata notifica di un atto, non potendosi dimostrare che un fatto non sia avvenuto poiché sarebbe una probatio diabolica.

Se da una parte si può ben affermare che legislativamente non è effettivamente previsto dall’art 36.ter del DPR 600/73 alcuna notifica formale dei provvedimenti che possono essere inoltrati sia con posta ordinaria che tramite raccomandata, è altrettanto vero che risulterebbe impossibile provare l’effettiva ricezione dell’avviso bonario inviato tramite posta ordinaria, con la diretta conseguenza che ciò comporta un annullamento dello stesso.

La scelta del tipo di notifica è rimessa senza dubbio all’Amministrazione Finanziaria, la quale però deve essere consapevole delle possibili conseguenze derivanti dalla mancata certezza della notifica.

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La Giurisprudenza negli ultimi anni ha più volte ribadito, sempre con crescente fermezza, questa corrente di pensiero, con la sentenza 15312 del 2014 e con la C.T. Prov Genova 165/20/13 di luglio 2013.

Infine si fa presente che, come diretta coseguenza di quanto sopra, a nulla vale la dicitura spesso riportata nella cartella secondo cui, in caso di mancato recapito dell’avviso bonario, il contribuente può farne menzione all’ente impositore e conseguentemente essere ammesso alla definizione dell’avviso ai due terzi.

Ciò non trova alcun fondamento giuridico in quanto, come ribadito più volte dalla giurisprudenza, la mancata notifica comporta il totale annullamento dell’atto.

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