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Legge di Stabilità 2016 (commi 601-700)

Legge di Stabilità 2016 (commi 601-700)

601. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, e’ ridotta di 809.608.622 euro per l’anno 2016, di 413.413.755 euro per l’anno 2017, di 410.985.329 euro per l’anno 2018 e di 387.985.329 euro a decorrere dall’anno 2019.
602. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 25,1 milioni di euro».
603. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell’8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo «Convergenza».
604. Nelle zone franche urbane gia’ finanziate ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni gia’ concesse nelle predette zone franche ai sensi dell’articolo 37 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, nonche’ da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.
605. Con riferimento all’esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 15 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Con effetto dall’esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e’ stabilita nella misura del 68 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall’anno 2015, l’aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e’ rideterminata nella misura dello 0,199 per cento.
606. Al comma 5 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e una ulteriore erogazione pari all’80 per cento dell’eventuale assegnazione disposta con la legge di assestamento del bilancio dello Stato di cui al comma 4».
607. A seguito dell’entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell’attivita’ degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, introdotta dall’articolo 1, comma 310, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2014» e’ sostituita dalla seguente: «2016».
608. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia’ previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni di euro annui, anche attraverso l’attuazione delle misure previste dai commi da 494 a 510, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ stabilito il riparto dell’importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.
609. Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione delle indennita’ da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275 per l’anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall’anno 2017.
610. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche’ i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.
611. All’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonche’ a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ».
612. Per le finalita’ di cui al comma 611 e’ autorizzata la spesa di 193.515,35 euro annui a decorrere dall’anno 2016.
613. All’articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016».
614. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ ridotto di 4 milioni di euro per l’anno 2016.
615. All’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente:
«I mutui suddetti possono essere altresi’ impiegati, nel caso in cui il finanziamento e’ stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalita’ anche differente dall’edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, e’ funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali e’ stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all’impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l’immobile puo’ essere destinato dall’amministrazione interessata a finalita’ diverse dall’edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia».
616. All’articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016».
617. All’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, per l’anno 2015 e del 20 per cento per l’anno 2016».
618. All’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche’ alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, e’ riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016»;
b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»;
c) al comma 3, le parole: «dell’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui al comma 1»;
d) al comma 4, le parole: «per l’anno 2015» sono soppresse;
e) al comma 5, le parole: «agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Agli oneri per l’anno 2016».
619. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia e’ parte, per un importo complessivo pari a 198 euro per l’anno 2016 e a 200.198 euro a decorrere dall’anno 2017. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell’allegato n. 6 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall’anno 2016, non e’ ammesso il ricorso all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
620. In deroga a quanto previsto dall’allegato 8 di cui all’articolo 1, comma 318, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall’anno 2016 e’ autorizzato il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell’adesione dell’Italia all’Accordo parziale del Consiglio d’Europa istitutivo del Gruppo Pompidou. Al relativo onere, pari a 225.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
621. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII, eccetto quello previsto dall’articolo 7-bis, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all’importo intero superiore;
b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con arrotondamento all’importo intero superiore;
c) alla sezione III, all’articolo 29 e’ aggiunta, in fine, la seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per motivi di studio: euro 50»;
d) alla sezione VI gli articoli 39, 41, 43 e 52 sono abrogati.
622. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2016 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) attivita’ di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare interessati;
c) assistenza alle comunita’ di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.
623. Le maggiori entrate rispetto all’esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 621, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, rimangono acquisite all’entrata e non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
624. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione dell’articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per l’anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all’entrata e non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
625. La spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all’estero, di cui all’articolo 651 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
626. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all’articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 e sono acquisite all’Erario. Nelle more del versamento delle predette somme all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l’anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e a valere sulle disponibilita’ di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
627. Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel bilancio dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l’anno 2016, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 e sono acquisite all’Erario. Nelle more del versamento delle predette risorse all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l’anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e a valere sulle disponibilita’ di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato.
628. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle universita’, nell’ambito dei finanziamenti per l’attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’esercizio finanziario 2016.
629. Con apposito decreto, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalita’ di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ per l’esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all’importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ e dei consorzi interuniversitari» per l’esercizio finanziario 2016.
630. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 629 all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l’anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e a valere sulle disponibilita’ di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
631. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e’ ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.
632. Le risorse di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, sono ridotte di 2.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
633. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.
634. All’articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo e’ soppresso.
635. All’articolo 1, comma 374, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 300 milioni di euro nell’anno 2016 e a 100 milioni di euro nell’anno 2017»;
b) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e non si da’ luogo a riassegnazione»;
c) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro per l’anno 2017».
636. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e’ prorogato al 31 dicembre 2016.
637. All’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «libri» e’ sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici»;
b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN».
638. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ ridotto di 5,201 milioni di euro per l’anno 2016 ed e’ incrementato di 39,604 milioni di euro per l’anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l’anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l’anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l’anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l’anno 2021, di 186,794 milioni di euro per l’anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l’anno 2027 e di 226,084 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028.
639. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ rifinanziato nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.
640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita’ per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell’acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonche’ per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, e’ autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», e’ autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.
641. Al comma 56 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «composte da almeno quindici individui che si uniscono» sono sostituite dalle seguenti: «che si uniscono in numero almeno pari a cinque».
642. Al comma 57 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l’alinea e’ sostituito dal seguente: «Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, universita’, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati. Ai fini della loro ammissibilita’, i programmi devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare i seguenti principi e contenuti:».
643. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono apportate le modificazioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 641 e 642 alle previsioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015.
644. Agli oneri derivanti dal comma 640 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2016, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) quanto a 10,4 milioni di euro per l’anno 2017 e a 10,4 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all’erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all’articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) quanto a 2,6 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4,6 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
d) quanto a 13 milioni di euro per l’anno 2016, a 25 milioni di euro per l’anno 2017 e a 23 milioni di euro per l’anno 2018, a valere sui risparmi derivanti dall’attuazione del comma 645.
645. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all’attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni di euro per l’anno 2021 e in 40 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita’ di monitoraggio delle risorse derivanti dall’attuazione della misura di cui al primo periodo. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore dello scostamento al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralita’ rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
646. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma 645 sono assegnati:
a) fino al 15 per cento a interventi per favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell’autotrasporto di merci su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ attuative della disposizione di cui alla presente lettera. L’efficacia di tale disposizione e’ subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b) fino all’85 per cento al Fondo cui al comma 866.
647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ autorizzato a concedere contributi per l’attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine e’ autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l’anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l’anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l’anno 2018.
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ altresi’ autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine e’ autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini puo’ essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
649. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita’ e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
650. Per consentire l’operativita’ della sezione speciale per l’autotrasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, per l’anno 2016 e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
651. A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attivita’ con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attivita’ in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, e’ riconosciuto, a domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’esonero contributivo di cui al primo periodo e’ riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.
652. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall’articolo 66, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento dell’importo cosi’ definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.
653. Dopo l’articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, e’ inserito il seguente:
«Art. 46-ter. – (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46-bis, chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non e’ in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All’atto dell’accertamento della violazione e’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che e’ restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e’ affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.
2. La prova documentale di cui al comma 1 puo’ essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.
3. Fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilita’ di verificare la regolarita’ del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
654. Per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell’Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Frejus, e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo dal 1º gennaio 2013 al 30 giugno 2018, di cui euro 2.226.383 a copertura dell’ultimo periodo della fase sperimentale dal 1º gennaio 2013 al 30 giugno 2013, gia’ autorizzato dalla Commissione europea, e 26,8 milioni di euro per il periodo transitorio a decorrere dal 1º luglio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 2,6 milioni di euro dal 1º luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per il periodo dal 1º gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L’onere di cui al primo periodo e’ conseguentemente pari a 21.026.383 euro per l’anno 2016, a 5,4 milioni di euro per l’anno 2017 e a 2,6 milioni di euro per l’anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stipulare l’accordo di programma con l’impresa ferroviaria Trenitalia Spa, beneficiaria del contributo per l’Autostrada ferroviaria alpina, per tutto l’arco temporale di cui al primo periodo, nonche’ a modificare la convenzione stipulata con la societa’ Cassa depositi e prestiti Spa al fine di provvedere, a condizioni piu’ vantaggiose, all’erogazione da parte di quest’ultima dei relativi finanziamenti all’impresa ferroviaria Trenitalia Spa, secondo le modalita’ indicate dal citato Ministero in un apposito addendum alla convenzione gia’ stipulata. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e’, altresi’, autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Frejus. I predetti contributi sono concessi alle imprese aggiudicatarie dei servizi di Autostrada ferroviaria alpina mediante gara ad evidenza pubblica. Le compensazioni sono erogate a consuntivo, una volta all’anno, sulla base delle rendicontazioni fornite dall’aggiudicatario del servizio ferroviario, sia esso un’impresa ferroviaria, un operatore intermodale o un altro soggetto giuridico, ivi compresi i raggruppamenti d’impresa. La rendicontazione delle somme erogate e’ effettuata annualmente, entro il mese di aprile dell’anno successivo, dal soggetto aggiudicatario della gara per la prestazione del servizio di Autostrada ferroviaria alpina, secondo i meccanismi previsti dall’accordo di programma firmato fra le parti.
655. Al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l’effettivita’ dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonche’ di incrementare le verifiche di conformita’ su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016. Le modalita’ tecniche e le procedure per l’attuazione delle disposizioni del primo periodo sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
656. In attuazione dell’articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la societa’ ANAS Spa e’ autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge. Gli accordi stipulati in applicazione del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998 sono pubblicati integralmente nei siti internet istituzionali della societa’ ANAS Spa e degli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
657. Nelle more del completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), del citato articolo 11, si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell’amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l’approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, e rimane efficace fino all’adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, rimane fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e l’adeguamento dei trattamenti economici ivi previsto ha comunque effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
658. All’articolo 4-bis del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «della Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno» sono sostituite dalle seguenti: «della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b), possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l’utilizzazione delle strutture della sede didattico-residenziale di cui al comma 1, lettera b)».
659. Al fine di razionalizzare e aumentare l’efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l’accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonche’ al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la societa’ Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Societa’ gestione fondi per l’agroalimentare (SGFA) s.r.l. sono incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, e l’Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonche’ da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l’Istituto puo’ costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile.
660. L’ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle societa’ di cui al comma 659, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso le medesime societa’ e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015 e’ trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dallo stesso. L’inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA Spa e’ disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 661, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo l’allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’ISMEA. Fino all’emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle societa’ di cui al comma 659 e’ deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l’approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle societa’ di cui al comma 659 sono corrisposti compensi, indennita’ o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
661. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 659 e 660 e’ nominato un commissario straordinario con le modalita’ di cui al comma 662. Il commissario, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, predispone un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attivita’ finalizzate al finanziamento degli investimenti e all’accesso al credito, al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per l’internazionalizzazione, la promozione, la competitivita’ e l’innovazione tecnologica, anche finalizzata alla tracciabilita’ dei prodotti, delle filiere agricole e agroalimentari e delle start-up e delle reti di imprese, nonche’ delle attivita’ di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell’andamento congiunturale dell’economia agricola e agroalimentare e delle filiere; predispone altresi’ lo statuto dell’ISMEA e gli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 660, degli organi in carica alla data dell’incorporazione, il commissario provvede altresi’ all’adozione del bilancio di chiusura delle societa’ di cui al comma 659 entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma e ferme restando le responsabilita’ gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o piu’ decreti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa dell’ISMEA e adotta lo statuto dell’ISMEA.
662. Il commissario di cui al comma 661 e’ nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al presidente e al consiglio di amministrazione di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l’ammontare del suo compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo’ nominare anche due subcommissari, che affiancano il commissario nell’esercizio delle sue funzioni, fissando il relativo compenso, che non puo’ comunque eccedere l’80 per cento di quello del commissario. Il compenso per il commissario e i subcommissari non puo’ comunque eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statutari sostituiti o soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664. Al trattamento economico del commissario e dei subcommissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell’ISMEA.
663. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA e’ soppresso e l’Istituto versa annualmente all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.
664. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 659 a 663, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
665. Al fine di garantire il rilancio delle attivita’ di ricerca e sperimentazione in agricoltura ai sensi dell’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, nonche’ per accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del settore agricolo nazionale e della tutela del made in Italy, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) promuove un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.
666. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il piano di cui al comma 665, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le universita’ da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi. Entro sessanta giorni dalla ricezione del piano di cui al comma 665, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali lo approva, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il decreto puo’ comunque essere adottato.
667. Per le finalita’ di cui ai commi 665 e 666 e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
668. All’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al decimo periodo, le parole: «, lo statuto del Consiglio» sono soppresse;
b) dopo il decimo periodo e’ inserito il seguente: «Lo statuto del Consiglio e’ adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento puo’ comunque essere adottato.».
669. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 8, l’associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue per l’anno 2016 obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento. A tal fine il Commissario straordinario di cui all’articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, realizza una riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al 20 per cento di quelle sostenute nell’esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti, ferma restando l’applicazione dei limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al fine della rapida realizzazione delle suddette riduzioni di spesa, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche dello statuto della suddetta associazione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.
670. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attivita’ di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell’energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attivita’ economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell’ente, pari a 100 milioni di euro, e’ costituito, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le finalita’ di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell’ente sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell’ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e’ approvato lo statuto, e’ stabilita la dotazione organica dell’ente in misura non superiore a sessanta unita’ e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuita’ nell’esercizio delle funzioni dell’ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’ente e non agevolmente acquisibili all’esterno, e’ considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA e’ disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita’ fiscale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
671. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011, al comma 6-quinquies dell’articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e dallo Stato», ovunque ricorrono, sono soppresse. Al fine di completare la restituzione delle somme trattenute dallo Stato ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche e’ autorizzata la spesa di 12 milioni di euro. Le disponibilita’ iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro, alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato di cui al periodo precedente. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
672. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le societa’ direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle societa’ emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette societa’. Per ciascuna fascia e’ determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette societa’ devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra’ comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le societa’ di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma».
673. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri effetti fino all’adozione del decreto previsto dall’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 672 del presente articolo.
674. I commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 672 del presente articolo.
675. Le societa’ controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche’ le societa’ in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa’ emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonche’ agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
676. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 675, relativamente ad incarichi per i quali e’ previsto un compenso, e’ condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
677. Qualora entro il 31 dicembre 2016 si proceda all’alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa, il Ministero dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione che evidenzia in modo puntuale l’impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione nella quale sono indicati in particolare:
a) i dati finanziari e industriali degli effetti dell’alienazione o dell’eventuale aumento di capitale sulle societa’ interessate e sul bilancio dello Stato;
b) la minore spesa per interessi derivante dall’utilizzo delle risorse incassate dall’alienazione per la riduzione del debito pubblico;
c) i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell’alienazione;
d) gli effetti dell’alienazione o dell’aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale del gruppo.
678. Nelle more della stipulazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa’ Ferrovie dello Stato italiane Spa, le risorse gia’ destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sono direttamente trasferite alla societa’ Ferrovie dello Stato italiane Spa. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
679. Al fine di valorizzare ENAV Spa, assicurando maggiore certezza e stabilita’ nei rapporti giuridici, nonche’ la coerenza dell’assetto regolatorio nazionale della fornitura dei servizi della navigazione aerea al quadro normativo europeo di riferimento, anche nella prospettiva dell’apertura del capitale della societa’ ai privati:
a) all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, ed e’ stipulato tra ENAV Spa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell’anno precedente l’inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con ENAV Spa, trasmette uno schema di contratto di programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo anno e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ gli standard di sicurezza e di qualita’ dei servizi erogati anche in base alla normativa europea» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato garantisce a ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformita’ all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013»;
3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
b) in sede di prima applicazione del comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, come sostituito dalla lettera a) del presente comma, il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con ENAV Spa, trasmette lo schema di contratto di programma relativo al predetto periodo ai soggetti di cui al citato comma 1 dell’articolo 9 della legge n. 665 del 1996 entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016;
c) qualora sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale e, in ogni caso, il verificarsi di eventi indipendenti da ENAV Spa implichino la riduzione o cessazione dell’operativita’ aeroportuale, ENAV Spa, previo parere favorevole dell’Ente nazionale per l’aviazione civile e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivede il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.
680. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita’ di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale e’ determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell’articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell’Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell’articolo 1 della medesima legge.
681. Al comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: «2018» e’ sostituita dalla seguente: «2019».
682. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del presente articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e’ realizzato per l’anno 2016 secondo modalita’ da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalita’ di cui al comma 680.
683. Ai fini della riduzione del debito, nell’anno 2016 e’ attribuito alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.900 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell’allegato n. 7 annesso alla presente legge. Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734.
684. Le disponibilita’ in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 683. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.
685. Nelle more dell’adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l’altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonche’ alla luce dell’adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell’intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l’anno 2016, sono assegnati alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016.
686. Nelle more dell’attuazione del punto 7 dell’Accordo del 25 luglio 2015 tra il Presidente della regione Valle d’Aosta e il Ministro dell’economia e delle finanze, a compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni 2011/2014, dalla regione Valle d’Aosta nella determinazione dell’accisa di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, e’ corrisposto alla medesima regione l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2016.
687. Le somme giacenti sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita’ di cui al medesimo articolo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.
688. L’importo di 6,6 milioni di euro per l’anno 2016, di 9,8 milioni di euro per l’anno 2017, di 12,1 milioni di euro per l’anno 2018 e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 e’ recuperato all’erario tramite versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione e, in caso di mancato versamento, attraverso corrispondente riduzione dei trasferimenti a qualunque titolo dovuti alle regioni interessate. Il predetto importo e’ ripartito tra le regioni interessate in proporzione agli importi di cui all’allegato n. 7 annesso alla presente legge, ovvero mediante l’accordo di cui al secondo periodo del comma 683.
689. L’importo di 9,9 milioni di euro per l’anno 2016, di 14,8 milioni di euro per l’anno 2017, di 18,2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 21,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 e’ recuperato all’erario attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ed e’ corrispondentemente migliorato per ciascun anno l’obiettivo di finanza pubblica della Regione siciliana.
690. All’articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal comma 12-septiesdecies del medesimo articolo».
691. All’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: «sette» e’ sostituita dalla seguente: «dieci».
692. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidita’ di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall’esercizio 2015, secondo le seguenti modalita’ anche alternative:
a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidita’, di importo pari alle anticipazioni di liquidita’ incassate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 697.
693. Il fondo anticipazione di liquidita’ costituito ai sensi del comma 692 e’ annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita’:
a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio di incasso dell’anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidita’», la quota del fondo di cui al comma 692, corrispondente all’importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. La medesima quota del fondo e’ iscritta in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e’ applicato il fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente, e in spesa e’ stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio;
b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) e’ utilizzata secondo le modalita’ previste dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
694. L’eventuale disavanzo risultante nell’esercizio di erogazione dell’anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 693, lettera a), e’ annualmente ripianato per un importo pari all’ammontare del rimborso dell’anticipazione stessa, effettuato nel corso dell’esercizio.
695. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall’esercizio 2015 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidita’ costituito ai sensi del comma 692 e’ annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita’:
a) in caso di disavanzo nell’esercizio di incasso dell’anticipazione, il fondo di cui al comma 692 e’ applicato in entrata del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidita’», anche nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo e’ iscritta in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e’ applicato il fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente, e in spesa e’ stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio;
b) la quota del fondo eccedente l’importo del disavanzo formatosi nell’esercizio di erogazione dell’anticipazione e’ utilizzata secondo le modalita’ previste dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
696. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall’esercizio 2015 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell’esercizio di erogazione dell’anticipazione, per un importo non superiore a quello dell’anticipazione, e’ annualmente ripianato per un importo pari all’ammontare del rimborso dell’anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell’esercizio.
697. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidita’ possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell’anticipazione di liquidita’.
698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell’incasso delle anticipazioni di liquidita’ di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1º gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:
a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1º gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidita’, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote gia’ rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall’articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1º gennaio 2015, definito nell’ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidita’, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote gia’ rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall’articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.
699. L’eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento al fondo anticipazione di liquidita’ di cui al comma 698 e’ ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 e’ calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidita’ previsto dal comma 698 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidita’ incassate nell’esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a).
700. Il fondo anticipazione di liquidita’ costituito ai sensi del comma 698 e’ annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita’:
a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698, e’ applicata in entrata del bilancio di previsione dell’esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidita’» anche nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il medesimo fondo e’ iscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio precedente. Dall’esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e’ applicato il fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente, e in spesa e’ stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio precedente;
b) la quota del fondo eccedente l’importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698 e’ utilizzata secondo le modalita’ previste dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.