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Legge di Stabilità 2016 (commi 701-800)

Legge di Stabilità 2016 (commi 701-800)

701. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalita’ individuate dalla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell’esercizio precedente ai sensi dell’articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidita’» anche nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il medesimo fondo e’ iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell’esercizio precedente ai sensi dell’articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall’esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e’ applicato il fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente, e in spesa e’ stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell’esercizio precedente ai sensi dell’articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passivita’ trasferite alla gestione commissariale, ai sensi dell’articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo e’ utilizzato con le stesse modalita’ previste per l’utilizzo del fondo vincolato da anticipazione di liquidita’. Il conseguente disavanzo aggiuntivo e’ ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall’applicazione della sentenza, con le medesime modalita’.
702. Nelle more della conclusione, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell’eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell’anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente gia’ contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all’allegato A alla presente legge a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell’anno 2015, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
703. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell’AIFA, dell’eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una differenza tra l’importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del comma 702 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
704. All’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono inserite le seguenti: «nonche’ ad una impresa che esercita attivita’ sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»;
b) al comma 1, lettera a), la parola: «appaltatrice» e’ soppressa e dopo le parole: «d’appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accordo contrattuale»;
c) al comma 1, lettera b), la parola: «appaltatrice» e’ soppressa e dopo le parole: «d’appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accordo contrattuale»;
d) al comma 2, dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accordo contrattuale»;
e) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Nell’ipotesi di impresa che esercita attivita’ sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e’ adottato d’intesa con il Ministro della salute e la nomina e’ conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalita’ ed esperienza di gestione sanitaria»;
f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d’intesa con il Ministro della salute»;
g) dopo il comma 10 e’ aggiunto il seguente:
«10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell’accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall’impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale».
705. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2015.
706. All’articolo 41, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «2015» e’ sostituita dalla seguente: «2016».
707. A decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilita’ interno degli enti locali nonche’ i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita’ interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche’ l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilita’ interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresi’ fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l’anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche’ l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio relativo all’anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
708. Il termine per l’invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.
709. Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.
711. Ai fini dell’applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e’ considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.
712. A decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione e’ allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita’ e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo e’ definito secondo le modalita’ previste dall’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto e’ allegato al bilancio di previsione gia’ approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
713. Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L’esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, secondo modalita’ individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle citta’ metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche’ spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B. E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
714. Gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalita’ previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall’articolo 243-bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l’arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidita’ erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e’ effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione.
715. Gli enti locali che hanno conseguito l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche’ dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.
716. Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attivita’ minerarie, effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L’esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalita’ individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
717. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree di intervento di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprieta’ in favore dell’INAIL sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell’intervento oggetto del concorso di cui al comma 155 dell’articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell’articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015.
718. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all’articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e’ autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unita’ di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilita’ e a valere sulle facolta’ assunzionali dell’Istituto previste dalla legislazione vigente.
719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalita’ definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta’ ed auto-nomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
720. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente e’ tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita’ definiti dai decreti di cui al comma 719. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e).
721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita’ di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, l’invio della certificazione non da’ diritto all’erogazione da parte del Ministero dell’interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.
722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto gia’ certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma 710.
723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) l’ente locale e’ assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta’ comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell’entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il recupero e’ operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) la regione e’ tenuta a versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l’importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non e’ acquisita;
c) l’ente non puo’ impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanita’, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;
d) l’ente non puo’ ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di cui al primo periodo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non puo’ procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
e) l’ente non puo’ procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresi’ divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
f) l’ente e’ tenuto a rideterminare le indennita’ di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui e’ avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.
724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennita’ di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 723, lettera f), e’ applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui e’ avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.
725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.
727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 e’ stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l’indennita’ di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita’ del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.
728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purche’ sia garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell’obiettivo del patto di stabilita’ in termini di competenza eurocompatibile di cui all’articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilita’ interno.
729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011.
730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosita’ e modalita’ operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all’Unione delle province d’Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.
731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e’ riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
732. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell’esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell’esercizio in corso. Qualora l’entita’ delle richieste pervenute dagli enti superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l’attribuzione e’ effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari e’ peggiorato, nel biennio successivo, l’obiettivo per un importo annuale pari alla meta’ della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari l’obiettivo di ciascun anno del biennio successivo e’ migliorato in misura pari alla meta’ del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e’ pari a zero.
733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilita’ interno recata dall’articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.
735. All’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) e’ aggiunto il seguente: «3-bis) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l’anno 2015».
736. La disposizione di cui al comma 735 entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
737. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonche’ per spese di progettazione delle opere pubbliche.
738. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016».
739. L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta’ dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicita’, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano gia’ avvalsi di tale facolta’ prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.
740. Al comma 19 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «a favore delle societa’ partecipate non quotate che abbiano registrato» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle societa’ partecipate, con esclusione delle societa’ quotate e degli istituti bancari, che abbiano registrato».
741. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
742. L’Autorita’ di regolazione dei trasporti, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono assoggettati alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inseriti nella tabella A allegata alla stessa legge.
743. Alla data del 1º marzo 2016 i cassieri delle Autorita’ di cui al comma 742 provvedono a versare le disponibilita’ liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilita’ speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall’applicazione della presente disposizione le disponibilita’ liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
744. I cassieri delle Autorita’ di cui al comma 742 adeguano l’operativita’ dei servizi di cassa intrattenuti con le stesse Autorita’ alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione.
745. Le Autorita’ di cui al comma 742 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilita’ speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorita’ possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto.
746. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all’articolo 2, quarto comma, della citata legge n. 720 del 1984, le Autorita’ amministrative indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.
747. Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 637, 638 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
748. In considerazione dell’adozione del bilancio unico d’ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l’anno 2016 del sistema universitario, di cui all’articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l’anno 2015.
749. Il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ sostituito dal seguente:
«639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 e’ determinato annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attivita’ per conto e nell’interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonche’ i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo” ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) i pagamenti del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Societa’ consortile Elettra Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il monitoraggio dell’utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca indicati al comma 638 comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a)».
750. Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L’esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.
751. Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’aggiornamento del piano di rientro di cui all’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, entro i successivi trenta giorni e’ approvato l’aggiornamento del piano di rientro. Per l’anno 2016, l’aggiornamento del piano, secondo le modalita’ di cui al periodo precedente, e’ proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre.
752. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l’altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predetto piano.
753. L’articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e l’articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. Il quinto e il sesto periodo dell’articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi.
754. Alle province e alle citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario e’ attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell’anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, di cui 245 milioni di euro per l’anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle citta’ metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilita’ e all’edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, e’ stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.
755. Al comma 540 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «con una dotazione di 125 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».
756. Per l’esercizio 2016, le province e le citta’ metropolitane:
a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualita’ 2016;
b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e destinato.
757. Al comma 3 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni».
758. Al fine di garantire l’equilibrio della situazione corrente per l’anno 2016 dei bilanci delle citta’ metropolitane e delle province, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale gia’ attribuiti ai predetti enti e affluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato dell’anno 2015. Le quote dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2015 cosi’ svincolate sono applicate al bilancio di previsione per l’anno 2016 delle citta’ metropolitane e delle province dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualita’ successive all’anno 2015 del bilancio delle regioni.
759. All’articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nell’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015 e 2016»;
b) dopo la parola: «richiedente» sono aggiunte le seguenti: «, che puo’ utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonche’ quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l’obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione».
760. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
761. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e’ finanziato per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
762. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilita’ interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita’ interno.
763. In considerazione delle particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d’Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, e’ attribuito al medesimo comune un contributo di 9 milioni di euro per l’anno 2016. Per l’anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale di cui al comma 380-ter dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da ripartire sulla base dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera b) del medesimo comma 380-ter, e’ ridotta di 9 milioni di euro.
764. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno e’ istituito, per l’anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro. Il fondo e’ costituito mediante l’utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al 66 per cento del predetto fondo e’ destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l’anno 2016, ed e’ ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalita’ e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, la restante quota del 34 per cento del fondo e’ finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, la predetta quota del 34 per cento del fondo di cui al presente comma e’ ripartita tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unita’ di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.
765. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all’accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle citta’ metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente comma non e’ corrisposto alcun compenso, indennita’, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il commissario puo’ avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All’attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
766. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 765, come quantificate ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e citta’ metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacita’ di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacita’ di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o citta’ metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.
767. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell’accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d’intesa con il Presidente della regione, secondo le modalita’ previste dalla legge regionale.
768. Il personale delle citta’ metropolitane e delle province che si e’ collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilita’ adottato con ricorso al fondo di cui all’articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell’ente di provenienza.
769. L’acquisizione di personale delle citta’ metropolitane e delle province ai sensi dell’articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ effettuata prescindendo dall’assenso dell’ente di provenienza.
770. All’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le citta’ metropolitane e le province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato».
771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unita’ di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validita’, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall’avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilita’ non sia possibile procedere con le modalita’ di cui al periodo precedente, l’acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta e’ effettuata mediante procedure di mobilita’ volontaria semplificate prescindendo dall’assenso dell’amministrazione di appartenenza.
772. Le unita’ di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 768, 769 e 771 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.
773. All’articolo 21-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne» sono sostituite dalle seguenti: «a indire una o piu’ procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso».
774. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
775. All’articolo 1, comma 49, ultimo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
776. All’articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «gia’ in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la necessita’ di assicurare la compatibilita’ dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica».
777. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2 sono premessi i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Rimedi all’irragionevole durata del processo). – 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.
Art. 1-ter. – (Rimedi preventivi). – 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi’ rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa puo’ essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
2. L’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un’istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
7. Restano ferme le disposizioni che determinano l’ordine di priorita’ nella trattazione dei procedimenti»;
b) all’articolo 2, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. E’ inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter»;
c) all’articolo 2, il comma 2-quinquies e’ sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Non e’ riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;
d) all’articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita’ delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre gia’ proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorieta’ della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto»;
e) all’articolo 2-bis, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo’ essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;
f) all’articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La somma puo’ essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono piu’ di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono piu’ di cinquanta.
1-ter. La somma puo’ essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
1-quater. L’indennizzo e’ riconosciuto una sola volta in caso di riunione di piu’ giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata puo’ essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione e’ disposta su istanza di parte»;
g) all’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si e’ svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile»;
h) all’articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Non puo’ essere designato il giudice del processo presupposto»;
i) al comma 7 dell’articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»;
l) dopo l’articolo 5-quinquies e’ inserito il seguente:
«Art. 5-sexies. – (Modalita’ di pagamento). – 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione e’ ancora tenuta a corrispondere, la modalita’ di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonche’ a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validita’ semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed e’ individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non puo’ essere emesso.
5. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L’amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, ne’ proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensivita’ della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore puo’ delegare all’incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non puo’ essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia’ trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validita’ anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»;
m) all’articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell’articolo 2.
2-ter. Il comma 2 dell’articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis».
778. A decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche’ al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non e’ stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti puo’ essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
779. Per le finalita’ di cui al comma 778 e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
780. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorita’ e modalita’ per l’attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779.
781. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalita’ di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalita’ non puo’ considerarsi manifestamente iniqua quando e’ stabilita in misura pari agli interessi legali»;
b) dopo l’articolo 71 e’ inserito il seguente:
«Art. 71-bis. – (Effetti dell’istanza di prelievo). – 1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo’ definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».
782. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 62, comma 2, dopo le parole: «in unico grado» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89»;
b) all’articolo 68, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e’ computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente»;
c) all’articolo 72, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento e’ costituito dal decreto di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l’indennita’ e’ dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto».
783. All’articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il decreto di pagamento e’ emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
784. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operativita’ di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attivita’ amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell’ordine circondariale forense per consentire che alcune unita’ di personale dei predetti consigli dell’ordine vengano distaccate presso gli uffici giudiziari a supporto delle attivita’ di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformita’ e nei limiti di una convenzione quadro, previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie a impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attivita’ diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l’accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attivita’ di supporto. La convenzione quadro prevede l’obbligo dei consigli dell’ordine circondariale forense di stipulare adeguate polizze di assicurazione per la responsabilita’ per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, al fine di tutelare il personale di cancelleria o di segreteria dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale distaccato presso l’ufficio giudiziario.
785. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 784 sono distaccati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell’ordine dai quali dipendono sono tenuti a corrispondere loro i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l’intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennita’, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
786. Le disposizioni di cui ai commi 784 e 785 hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.
787. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
788. All’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «All’esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell’ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell’Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell’ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente».
789. All’articolo 10, comma 12-vicies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa» sono sostituite dalle seguenti: «dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato».
790. In attuazione dei principi di cui alla direttiva 29/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nonche’ in attuazione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e’ istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalita’ di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking). All’istituzione del Percorso di tutela delle vittime di violenza si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
791. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell’interno, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze gia’ operative a livello locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale le linee guida volte a rendere operativo il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al comma 790, anche in raccordo con le previsioni del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. L’attuazione delle linee guida avviene attraverso l’istituzione di gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, riguardo ad ogni possibile aspetto legato all’emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a ogni tipo di abuso commesso ai danni dei soggetti di cui al comma 790, garantendo contestualmente la rapida attivazione del citato Percorso di tutela delle vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda procedere a denuncia, e la presa in carico, da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri anti-violenza. La partecipazione ai gruppi multidisciplinari di cui al secondo periodo non comporta l’erogazione di indennita’, gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti.
792. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1º gennaio 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.
793. La legge regionale e provinciale che provvede all’istituzione dell’organismo strumentale per gli interventi europei disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all’organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L’eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell’organismo regionale.
794. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 792 e’ costituito solo dall’eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attivita’ gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome che garantiscono l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio organismo strumentale per gli interventi europei.
795. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalita’ di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
796. Il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, versa le risorse europee e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ le altre risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al comma 795. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, disposta dall’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prorogata dall’articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi.
797. Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all’articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesorieri, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalita’ previste per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.
798. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 793, la regione e la provincia autonoma registrano nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all’organismo strumentale per gli interventi europei. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 e’ registrato nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all’esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l’organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L’eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell’organismo strumentale, esigibile nell’esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell’esercizio 2016 e nei successivi e’ registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l’impegno per trasferimenti all’organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell’esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall’organismo strumentale per gli interventi europei. L’organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia autonoma a seguito dei correlati impegni della regione e della provincia autonoma.
799. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
800. I fondi esistenti sulle contabilita’ aperte ai sensi del comma 795, nonche’ sulle contabilita’ presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell’economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall’Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, nonche’ i fondi depositati sulle contabilita’ speciali di cui all’articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilita’ speciali, come individuati dal comma 795, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullita’ rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.