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Imu e tasi, chiarimenti dal MEF e critiche dai Commercialisti

Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF, ha chiarito il campo di applicazione dell’agevolazione IMU contenuta nella Legge di Stabilità 2016, ossia la riduzione del 50% della base imponibile IMU / TASI per gli immobili, non ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. Per fruire dell’agevolazione occorre:
– la registrazione del contratto;
– la residenza (nonché dimora abituale) del comodante nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
– il possesso, da parte del comodante, di un solo immobile in Italia (salvo il caso del possesso, oltre all’immobile concesso in comodato, della sola prima casa, purché quest’ultima si trovi nello stesso comune dell’immobile concesso in comodato e purché nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Condizioni, che, come precisa il Dipartimento delle Finanze, devono coesistere tutte insieme ai fini dell’agevolazione, con la conseguenza che “il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa”.

Per beneficiare dell’abbattimento del 50% della base imponibile IMU / TASI, il contratto di comodato deve essere registrato :
– entro 20 giorni dalla data dell’atto, a norma dell’art. 13 del D.P.R. n. 131 del 1986, se stipulato in forma scritta, ed è soggetto, oltre all’imposta di bollo, a registrazione in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro.
– anche se stipulato verbalmente, per cui c’è ancora tempo .(vedi link “Agevolazioni IMU/TASI e comodato, più tempo per la registrazione del contratto”).

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Il Ministero chiarisce che il possesso di un immobile rurale ad uso strumentale (sebbene abitativo) non confligge con il requisito del possesso di un solo immobile in Italia, dunque non è d’impedimento all’agevolazione. Il comodatario non dovrà versare la TASI sull’immobile oggetto del comodato, mentre il comodante, verserà la TASI – una volta ridotta la base imponibile del 50% – nella percentuale stabilita dal Comune in relazione al 2015 (in assenza, applicherà la TASI nella misura pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo).
Diverso è il caso in cui due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile, l’agevolazione in esame si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, nel caso in cui per quest’ultimo soggetto venga rispettata la condizione che prevede il possesso dell’unico immobile, presupposto che non si verifica invece nei confronti del marito, il quale dovrà quindi corrispondere l’imposta, per la propria quota di possesso, senza l’applicazione del beneficio in questione.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha diffuso una nota con cui critica fortemente la manovra restrittiva IMU sulle abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari. Secondo gli studi effettuati dalla Fondazione (di cui alleghiamo il .pdf) l’agevolazione “nel 2016 riduce i beneficiari da 52.000 circa a 33.500 e provoca un minor gettito per le finanze pubbliche di circa 15 milioni di euro, 5 milioni in meno rispetto alle previsioni ufficiali”. Stime decisamente poco favorevoli che mettono sulla bilancia, da una parte, l’introduzione del nuovo bonus e, dall’altra, la contestuale eliminazione dell’agevolazione IMU per i comodati gratuiti ai familiari introdotta nel 2013 e valida fino al 2015 (comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 – ora abrogato – che prevedeva la facoltà per i Comuni di equiparare all’abitazione principale, a determinate condizioni, l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale). Secondo quanto affermato nella nota dal Presidente della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Giorgio Sganga, la nuova agevolazione, “oltre a prevedere requisiti più stringenti – impone oneri amministrativi, con il risultato di determinare nuovi oneri fiscali per chi ne beneficiava in precedenza a fronte di un mancato gettito ancora più basso del previsto, già di per sé irrisorio. Sarebbe stato più utile” – prosegue Sganga – “un confronto sul piano tecnico-fiscale con i Commercialisti che possono supportare il legislatore con la loro esperienza sul campo ed il contatto diretto con i contribuenti”.

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