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Il tirocinio professionale nel nuovo codice deontologico dei commercialisti

Novità sul tirocinio professionale degli aspiranti commercialisti nel nuovo codice deontologico, che si allinea a quanto stabilito dalla riforma del 2012, prevedendo un rimborso spese per i tirocinanti dopo il sesto mese di pratica. “Il nuovo codice deontologico – afferma il presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi -, rappresenta un ulteriore tassello della gran mole di lavoro prodotta dal Consiglio nazionale per recuperare il terreno perduto negli scorsi anni. Il coinvolgimento della categoria, attraverso la pubblica consultazione, anche su un tema quale la deontologia è il frutto della scelta di questo Consiglio di aprirsi quanto più possibile alla partecipazione democratica dei suoi iscritti”.
Vi proponiamo lo stralcio dei tre articoli del capo V che disciplinano i rapporti tra tirocinante e professionista:
Art. 35 – Doveri del professionista –
1. Il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l’Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.
2. Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi.
3. Il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, di curare la preparazione agli esami e di partecipare alle relative sessioni d’esame. A tal fine, il professionista e il tirocinante si adegueranno, quanto alle modalità di svolgimento contestuale del tirocinio e degli studi universitari specialistici o magistrali, alle indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Consiglio Nazionale.
4. Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi.
5. Il professionista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.
6. Il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare ai convegni ed ai corsi di formazione professionale.
7. Il professionista, dopo aver illustrato al tirocinante i principi fondanti e i contenuti del codice deontologico, ne consegna una copia.
8. Il professionista deve fornire al tirocinante un idoneo ambiente di lavoro.
Art. 36 – Obblighi del tirocinante –
1. Il tirocinante deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.
2. Al termine del tirocinio, il tirocinante non potrà appropriarsi, senza l’esplicito consenso del professionista, di documenti, procedure, modulistica e dati, anche in formato elettronico, propria dello studio.
3. Il professionista e il tirocinante possono concordare che il tirocinante non possa per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l’esplicito consenso del titolare. In tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza.
4. Il tirocinante non può usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio senza l’esplicito consenso del titolare.
5. Il tirocinante è soggetto ai doveri e alle norme del codice deontologico e al potere disciplinare del Consiglio di Disciplina dell’Ordine territorialmente competente.
Art.37 – Trattamento economico –
1. Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.
2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell’Esame di Stato non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d’esame.
3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto l’Esame di Stato con esito favorevole.

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