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Equitalia: chiariti i termini di conservazione della cartelle

Il Consiglio di Stato – sentenza 5410/2015, Quarta sezione, ha chiarito che Equitalia è tenuta a conservare le cartelle di pagamento per il periodo decennale di prescrizione ordinaria, in quanto l’obbligo di custodia per cinque anni come stabilito dal legislatore è «un mero obbligo minimo di conservazione» e «non un termine massimo».

Il chiarimento è giunto a seguito dell’accoglimento del ricorso di una società di servizi a cui era stata negata la copia integrale delle cartelle esattoriali pendenti a proprio carico da oltre cinque anni.

La società appellante, proponeva istanza di accesso agli atti per visionare ed estrarre la copia integrale di 66 cartelle di pagamento, una volta avendo accertato l’esistenza di pendenze esattoriali a suo carico.
Equitalia Sud evadeva parzialmente tale richiesta, provvedendo a notificare alla società solo gli estratti ruolo di 43 cartelle di pagamento, copia conforme dei referti di notifica di 43 cartelle e gli avvisi di addebito di altre 9.
Il ricorso proposto innanzi al TAR della Campania, sez. Napoli lo ha tuttavia ritenuto improcedibile, in quanto l’amministrazione non aveva più l’obbligo di conservazione, essendo decorso il periodo quinquennale nel quale Equitalia era obbligata a conservare gli atti ai sensi dell’art. 26 co. 4 del D.P.R. 602/1973 (TAR Campania, sez. VI, n. 1758/2015).
La società si è pertanto rivolta al Consiglio di Stato chiedendone la riforma, il quale ha considerato l’appello fondato per i motivi che seguono.
Il contribuente aveva avanzato un’istanza di accesso ad una serie di cartelle di pagamento “vantando un interesse concreto”, in quanto chiaramente dalla conoscenza delle stesse possono emergere, dei vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva, in ragione di ciò “l’accesso ai documenti non può essere soddisfatta dall’esibizione di un documento equipollente”, come l’estratto di ruolo, dal quale non può in alcun modo desumersi la pretesa erariale portata ad esecuzione, con una significativa lesione delle prerogative riservate al contribuente dal nostro ordinamento.

Vedi anche  Guida su come sfuggire dalle fregature degli scontrini pazzi

Infatti costituisce, un preciso interesse nonché onere dell’esattore, quello di conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni e per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali.

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