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Gratuito patrocinio: onorari compensabili con imposte

La legge di stabilità 2016, ha introdotto delle norme tese a rafforzare l’effettività e l’efficacia dell’istituto del gratuito patrocinio, prevedendo, per gli avvocati che vantano crediti nei confronti dello Stato, per spese di giustizia, diritti e onorari relativi ad attività di gratuito patrocinio – sorti quindi in base all’art. 82 e seguenti delle Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) – la possibilità di porre tali somme in compensazione con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali dei dipendenti.

Tale norma è stata introdotta per migliorare il funzionamento dell’istituto del gratuito patrocinio, in quanto in questi ultimi anni è stato inficiato dalla eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute da parte dello Stato a seguito dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con ritardo nei pagamenti anche oltre i 24 mesi.

Sicchè, l’art. 1, comma 778, della Legge n. 208/15 (link), ha previsto che a decorrere dall’anno 2016 i crediti vantati dagli avvocati per spese, diritti e onorari, sorti per assistenza e difesa per gratuito patrocinio di cui al D.P.R. n. 115/2002, saranno quindi ammessi alla compensazione con quanto dagli stessi dovuto per ogni imposta (anche l’IVA), tassa e contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). La legge specifica anche che tali cessioni sono esenti da imposta di bollo e di registro.

Attenzione, la compensazione non può essere fatta valere per i contributi dovuti alla cassa forense per mancanza di espressa previsione normativa, la quale infatti fa riferimento solo ai contributi previdenziali dovuti per i dipendenti per i quali, come anzidetto, l’unica possibilità è tra l’altro solo la cessione del credito vantato verso lo Stato.

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Le somme che saranno ammesse in compensazione ex art. 1, comma 778, L. 208/2015, sono quelle in qualsiasi data maturate e non ancora saldate, per le quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art.170 del D.p.r. 115/2002 (cioè per quei crediti per i quali non è stata presentata contestazione).

Ma per l’effettività della compensazione, il comma 780 dell’art. 1 della L. 208/2015 ha previsto espressamente che solo con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, si sarebbero stabiliti criteri, priorità e modalità per l’attuazione di tali misure nonché per garantire il rispetto del limite di spesa statale di 10 milioni annui fissato dal comma 779 (tale limite è l’importo stimato che lo Stato ha sopportato negli ultimi anni per coprire le spese del gratuito patrocinio).

Considerato che la Legge di Stabilità è entrata in vigore il giorno 1 Gennaio u.s., il decreto dovrebbe essere ormai prossimo all’emanazione; l’importanza e l’urgenza dello stesso non è di poco conto considerato che i dubbi operativi sono molti, soprattutto in relazione alla “certificazione” degli importi da utilizzare in compensazione ed alla modalità di riconoscimento degli stessi.

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