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Impianti fotovoltaici: regime fiscale 2016

In relazione alla connessione all’attività agricola della produzione e cessione di energia fornita attraverso impianti fotovoltaici, ricordiamo che la Legge di Stabilità 2014 (art.1 c.36 L. 147/2013) ha reso nuovamente possibile optare per la tassazione su base catastale alle società commerciali di persone (Snc e Sas) o di capitali (Srl e cooperative) con la qualifica di “società agricola” (art.2 D.Lgs.99/2004, ove la denominazione sociale riporta la definizione “società agricola” e l’oggetto sociale è l’esercizio esclusivo delle attività ex art.2135, c.c., ossia le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse.).

Come noto, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 32/2009 ha recepito gli specifici criteri di connessione individuati dal Ministero per le Politiche Forestali (Nota n. 3896/2008) per stabilire quando la produzione di energia da impianti fotovoltaici si configura quale attività “connessa” e quindi quando il reddito derivante dalla produzione e dalla vendita dell’energia tramite impianti fotovoltaici che eccedono i limiti ivi indicati, costituisce per la parte eccedente reddito d’impresa.

A decorrere dal 2016, per effetto dell’art. 22, D.L. 66/2014, la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica avverrà, applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, ovviamente salva opzione per i modi ordinari.

La R.M. 86/2015, nel chiarire le modalità di tassazione di cui al citato DL, ha ribadito che il citato regime è applicabile “alle attività agro-energetiche così come descritte dall’articolo 1, comma 423, della Legge n. 266 del 2005 e nei limiti della connessione agricola dettati dal legislatore ordinario e dettagliatamente declinati nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate”.

Quindi in base alla potenza, dal 2016, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici sarà soggetta alla seguente imposizione:
entro i 200 kW: sarà soggetta a tassazione “forfettaria”;
oltre i 200 kW: in assenza di uno dei 3 requisiti di connessione con l’attività agricola richiamati dalla C.M. 32/2009 , sarà produttiva di reddito d’impresa.

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Occorre far presente che tali nuove regole, per i soggetti “solari”, dovranno essere applicate già in sede di determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute per il 2016.
In ogni caso, il nuovo regime forfettario di determinazione del reddito non è obbligatorio poichè rimane possibile optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie.

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