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Processo tributario, la conciliazione è possibile anche in appello

La conciliazione giudiziale, disciplinata dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, è un istituto finalizzato al raggiungimento di un accordo per estinguere, parzialmente o totalmente, il contenzioso già instaurato tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Essa, prima della riforma dell’art.48, era attivabile solo in primo grado, se non si era proposta in precedenza istanza di reclamo/mediazione, su istanza di una delle parti oppure d’ufficio dalla Commissione stessa. La conciliazione si perfezionava con il pagamento della somma dovuta o, nel caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata da eseguirsi nel termine perentorio di 20 gg. dalla redazione del verbale di conciliazione, nell’ipotesi che la stessa avvenisse “in udienza”, o dalla comunicazione alle parti eseguita a cura della segreteria se la stessa avvenisse “fuori udienza”.

Si parla di conciliazione “in udienza” quando la stessa si perfeziona verbalmente o mediante deposito di un testo scritto contenente gli elementi essenziali della proposta da depositarsi presso la segreteria della Commissione tributaria e notificata alle parti almeno 10 giorni liberi prima dell’udienza.
Si parla di conciliazione “fuori udienza” quando, il deposito, da parte dell’Ufficio, avviene anche prima della fissazione della data di trattazione; in questo caso, il Presidente della Commissione, verificati i presupposti e le condizioni di ammissibilità della conciliazione può autonomamente, con decreto, dichiarare, se totale, l’estinzione del giudizio; se, invece, la conciliazione è parziale, demanda al segretario della Commissione la fissazione di una nuova data per continuare il processo per la parte non definita.

Con la modifica dell’art. 48 del D.lgs 546/92 il legislatore ha voluto revisionare tutta la disciplina della conciliazione giudiziale introducendo importanti novità, tra cui, quella che ci sembra importante è forse quella dell’ampliamento temporale entro il quale si può attivare l’istituto.

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Infatti, l’art. 9 del D.lgs n. 156 del 24/09/2015 modifica il predetto articolo 48, e stabilisce che (conciliazione fuori udienza):
1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, esse presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e’ gia’ fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita’, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo e’ parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non e’ fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita’ di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Lo stesso art. 9 introduce poi il nuovo art. 48-bis stabilendo che (conciliazione fuori udienza):
1. Ciascuna parte entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, puo’ presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All’udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilita’, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita’ di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

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Nel successivo nuovo art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme dovute):
1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all’articolo 48-bis.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche’ della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta’ e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

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