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Contributi previdenziali, l’omesso versamento non è più reato

Con la circolare n.6 del 2016, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro è tornata ad occuparsi di un argomento molto dibattuto, il mancato versamento dei contributi previdenziali. Con l’entrata in vigore del d.lgs. n.8/2016, dal 6 febbraio 2016 non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali, se tale omissione non supera la soglia di 10.000 euro annui. Precedentemente, è opportuno ricordarlo, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti era punito con la reclusione fino a tre anni.

Nella nuova formulazione, invece, la perseguibilità penale dell’illecito (reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro) è confermata soltanto quando l’omesso versamento delle ritenute è riferito ad un importo superiore a 10.000 euro annui. Al di sotto di tale soglia, c’è soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo di 10.000 ed il massimo di 50.000 euro. Il datore di lavoro, in ogni caso, non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: cosa accade per le omissioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.8/2016? A tal proposito il legislatore ha introdotto una disciplina specifica che prevede l’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e regola le modalità di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, proprio ai fini dell’applicazione delle nuove sanzioni amministrative. Ai sensi del primo comma dell’art.8, le nuove norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Alla luce di queste considerazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata non può essere di importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato (comma 3). L’art.9, infine, disciplina le modalità ed i tempi per l trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, da parte dell’autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della normativa in discorso.

Vedi anche  Lavoro minorile, in Italia è allarme

Per ulteriori approfondimenti sull’omesso versamento dei contributi previdenziali, potete leggere la circolare pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro cliccando qui.

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