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Legge di stabilità 2016, il comma 148 semplifica il patent box

Il Patent Box consiste nella tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi di impresa, da disegni e modelli, da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
Sono interessati dalla tassazione agevolata gli imprenditori soggetti a Reddito d’Impresa (IRES – IRAP) che svolgono attività di R&S e cioè:
• Imprese commerciali
• Imprese industriali
• Imprese estere con stabile organizzazione in Italia
Sono escluse le società semplici, associazioni professionali ed imprese assoggettate a procedure concorsuali.

I redditi non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il periodo di imposta 2015 e 2016 per il 30% e il 40% del loro ammontare; dal 2017 la percentuale salirà al 50%.
Sono, altresì, escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni se almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla medesima cessione venga reinvestito in opere di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) al comma 148 modifca l’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sostituendo la voce “Opere dell’Ingegno” con “Software protetto da copyright”. Il suddetto comma apporta ulteriori modifiche alla disciplina del Patent Box circa il riconoscimento congiunto di alcuni beni immateriali complementari tra loro. Se i beni immateriali previsti dal regime agevolato del patent box risultano collegati da vincoli di complementarietà, qualora vengano utilizzati in modo congiunto per la realizzazione di un prodotto o di un processo unitario, possono essere considerati come unico bene immateriale ai fini del riconoscimento del patent box.

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E’ importante ricordare che per fruire dell’agevolazione, è necessario che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano attività di ricerche sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali “agevolabili” direttamente o anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa ovvero siano controllate dai medesimi o da società che controlla l’impresa stessa od ancora mediante contratti di ricerca stipulati con l’università o enti di ricerca e organismi equiparati.

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo rilevante ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento lo sviluppo dei beni immateriali (oggetto del Patent box) e i costi complessivi rilevanti ai fini fiscali sostenuti per produrre tale bene.

Nella fattispecie sono da individuare quattro fasi:
Fase 1.
Determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali.
Fase 2.
Determinazione del rapporto tra i costi di attività di ricerche sviluppo e i costi complessivi sostenuti.
In relazione alla quota di reddito agevolabile, la medesima è determinata sulla base del rapporto tra:
Costi di attività di ricerche sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (cd. costi qualificati) e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
A beneficio dell’impresa il numeratore può essere incrementato di un importo corrispondente alla differenza tra i costi complessivi e i costi qualificati, fino alla concorrenza del 30% dei costi qualificati.
L’ammontare dei costi complessivi è dato dalla somma dei costi qualificati (numeratore) con le spese di ricerca e sviluppo derivanti da rapporti con imprese consociate e le spese relative all’acquisizione del bene immateriale
Le spese di ricerca sviluppo sui beni immateriali quindi avranno un riconoscimento pari al 100% se le attività sono svolte all’interno dell’impresa o acquisite da un terzo; hanno invece riconoscimento parziale gli oneri sostenuti per l’acquisizione dei beni materiali o per contratti di ricerca stipulati con società del gruppo.
Fase 3.
Effettuare il prodotto tra il reddito e il rapporto come sopra determinato: in tal modo si individua il reddito agevolabile.
Fase 4.
Applicare al reddito agevolabile la percentuale di forfettizzazione (per il 2015 30%, per il 2016 40%, a regime 50%).

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