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Regime forfettario: finalmente un nuovo modello per l’inizio attività

Dopo cinque mesi finalmente il regime forfettario è stato ufficialmente riconosciuto anche sul modello dell’Agenzia delle Entrate che si utilizza in sede di inizio attività: per intenderci quando si apre la partita iva. Con un provvedimento del 3 giugno 2015 infatti è stato pubblicato il nuovo modello AA9/12, il modello che serve per iniziare, cessare o modificare l’attività.

L’aggiornamento è avvenuto per consentire ufficialmente l’introduzione anche sul modello, del nuovo regime forfettario ormai in vigore da gennaio 2015 e introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e della proroga del regime cosiddetto “regime dei minimi” ad opera della Legge n. 11/2015 di conversione al D.L. 192/2014 (“Decreto Milleproroghe”).

Nel nuovo modello, nell’apposito riquadro, sarà necessario indicare il codice 1 se il contribuente intende adottare il regime dei minimi ex art. 27 D.L. 98/2011 oppure il codice 2 se il contribuente intendere operare con il nuovo regime forfettario.

Il nuovo regime agevolato, ricordiamo che ha un’imposta sostitutiva del 15 per cento e prevede la determinazione semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. È inoltre previsto un regime agevolato anche ai fini contributivi e degli adempimenti semplificati già in essere per i contribuenti minimi.

Il regime forfettario in questione riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti. Quindi non è rivolto solo alle nuove attività.
Nel momento in cui si inizia una nuova attività con attribuzione della partita Iva, l’accesso al regime forfettario agevolato dovrà essere comunicato attraverso la compilazione del modello AA9.
Fino al recente provvedimento di giugno bastava, per usufruire del nuovo regime, barrare la casella prevista per l’adesione al “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”, ma con la proroga del “regime dei minimi” anche per il 2015 (Con il Decreto Milleproroghe) era facile incorrere in errori. Ecco il perché del tanto atteso aggiornamento.

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Quindi nel modello AA9/12 sarà presente una casella con la dicitura “Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni)” dove il contribuente o l’intermediario dovrà inserire il codice “1” per aderire al Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “regime dei minimi”) se ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Inserirà il codice “2” per aderire al Regime forfettario dei contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni (c.d. “regime forfettario”) se ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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