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Assegno di mantenimento ridotto dal contributo al SSN

Come noto l’assegno di mantenimento è quell’istituto disciplinato dall’art. 156 del c.c. in forza del quale “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.

I presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l’assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.

Fiscalmente l’assegno di mantenimento versato a favore del coniuge – per l’importo indicato nel provvedimento del giudice (sentenza o ordinanza), in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di divorzio – costituisce onere deducibile per il coniuge che lo versa. L’assegno versato a favore dei figli non è invece deducibile. Se il provvedimento del giudice non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l’assegno si considera per il 50% a favore del primo e per l’altro 50% a favore dei secondi.

Dall’altro lato della medaglia esso costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve. Quest’ultimo deve inserirlo nella propria dichiarazione dei redditi e tale reddito è assoggettato anche al contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Questo è infatti quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22217 del 30 ottobre 2015. L’art. 31 della legge n. 41/1986 prevede infatti l’assoggettamento al tributo di tutti i redditi, derivanti o meno da lavoro dipendente, ivi compreso dunque il reddito derivante dall’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., riconducibile alla categoria dei “redditi diversi”.

La vicenda ha visto la protagonista raggiunta da un avviso di accertamento per non aver pagato il contributo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sull’assegno di mantenimento.
La contribuente, vedendo depauperato l’ammontare del mantenimento, ha invocato l’art. 67 del DPR 600/1973 – in forza della quale sono esclusi dal contributo i redditi già assoggettati a contribuzione – impugnando il relativo avviso di accertamento.

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Tuttavia, il giudice di secondo grado ha ravvisato nella norma la diversa ratio di evitare la doppia imposizione a carico dello stesso soggetto, titolare di redditi da lavoro dipendente, già assoggettato a contribuzione sotto forma di ritenute periodiche effettuate dal datore di lavoro e che l’obbligazione tributaria a carico della contribuente – derivante dalla percezione dell’assegno a titolo di mantenimento a lei corrisposto dal coniuge – era del tutto distinta da quella gravante su quest’ultimo.

Avverso tale sentenza la contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, censurando la decisione dei giudici di secondo grado per avere ritenuto assoggettabile al Contributo Servizio Sanitario Nazionale l’assegno di mantenimento percepito dal coniuge, per violazione del divieto di doppia imposizione, deducendo la non assoggettabilità dell’assegno di separazione anche in forza della disposizione che esclude i redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

La Corte di Cassazione ha invece rigettato le addotte motivazioni e respinto il ricorso, in quanto l’art. 31 della legge n. 41/1986 prevedeva l’assoggettamento al tributo di tutti i redditi, derivanti o meno da lavoro dipendente, ivi compreso dunque il reddito derivante dall’assegno di mantenimento ex art. 156 del codice civile, riconducibile alla categoria dei “redditi diversi”.
Non si configurerebbe infatti una doppia imposizione nel caso di specie, in quanto proprio la deducibilità dell’assegno – dai redditi del coniuge erogante – esclude ogni profilo di duplicazione dell’imposizione.

Diverso è dunque il presupposto impositivo, costituito, in un caso, nella percezione di un reddito da lavoro dipendente e nell’altro dalla percezione di un reddito riconducibile ai redditi diversi, quale l’assegno di mantenimento, ritenuto irrilevante il fatto che la provvista per il pagamento dell’assegno suddetto possa derivare da reddito da lavoro dipendente (e/o anche da altri redditi/proventi) del coniuge della contribuente.

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