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Libera professione, non basta il titolo di studio

L’esercizio di una libera professione, che prevede un esame di abilitazione per l’accesso, non è possibile con il semplice possesso di un titolo di studio, anche se conseguito all’estero. Il principio generale, già presente nel nostro ordinamento, è stato ribadito dalla sentenza n.32/2016 del Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi contro il ricorso in appello del Ministero della Giustizia per l’annullamento di una sentenza del T.A.R. Lazio.

Nel caso specifico un cittadino italiano, dopo aver conseguito il titolo professionale di “economista” in Spagna, ha presentato domanda per l’iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in Italia. La domanda è stata ovviamente respinta, ma il provvedimento è stato impugnato in sede giurisdizionale ed il T.A.R. del Lazio, sorprendentemente, ha accolto l’impugnazione “considerando fondata e assorbente la censura relativa all’omissione del preavviso di rigetto“. Un vizio procedimentale, che ha spinto il Ministero a proporre immediatamente appello.

Il Consiglio di Stato, sulla base della direttiva comunitaria 2005/36/CE (trasposta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n.206/2007), ha accolto il ricorso ritenendo che non sia consentito “l’automatico riconoscimento di titoli conseguiti in un altro Stato dell’Unione, qualora questo sia richiesto al fine di ottenere l’attribuzione di un titolo per il quale l’ordinamento nazionale richiede un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea“. In discussione pertanto, non è la valenza del titolo rilasciato in Spagna ma l’impossibilità che lo stesso possa consentire in alcun modo l’accesso all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Una sentenza chiarissima e senza possibilità di ulteriori interpretazioni con buona pace dell’economista che, per svolgere la libera professione, dovrà seguire lo stesso iter degli altri aspiranti dottori commercialisti. Senza scorciatoie.

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