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IMU 2015: chiarimenti sull’acconto del 16 giugno

Anche quest’anno inesorabile arriva l’appuntamento con le imposte relative agli immobili. IMU, TASI e TARI sono i tre singoli tributi che compongono un’unica imposta relativa agli immobili: la IUC (imposta unica comunale). Per l’IMU 2015, così come per la TARI, il primo appuntamento da non dimenticare è previsto per martedì 16 giugno 2015.

Per l’IMU 2015 non dovrebbero esserci, a meno di catastrofici e improbabili cambiamenti dell’ultimo minuto, grandissime novità rispetto al 2014. Modalità di calcolo e di versamento dell’imposta saranno le stesse dell’anno precedente: l’acconto, previsto per il 16 giugno, è calcolato con le aliquote deliberate per l’anno 2014; il saldo, da versare a dicembre, invece è calcolato sulla base delle delibere stabilite dai diversi comuni entro il 28/10/2015 e pubblicate sul sito del MEF. Se non vi è la pubblicazione delle delibere, allora anche per il calcolo del saldo IMU 2015 occorrerà far riferimento alle aliquote già in vigore per il 2014.

Sono soggette all’IMU 2015 le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 ed A9 (abitazioni di lusso o di pregio), le seconde abitazioni (a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza), le aree fabbricabili, i terreni agricoli e gli immobili ritenuti a essi strumentali.

I soggetti obbligati:
Sono tenuti al pagamento dell’IMU 2015 i soggetti che vantano diritti di proprietà o di reale di godimento sull’immobile. Pertanto, sono soggetti passivi dell’IMU: il proprietario dell’immobile, l’usufruttuario, il titolare di diritto di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d’uso, il locatario di bene in leasing e il concessionario di beni demaniali.

I soggetti esonerati:
Anche per l’IMU 2015 restano esonerati dal versamento dell’imposta i proprietari o titolari di diritti reali di godimento sulle seguenti categorie di immobili:
– le abitazioni principali non di lusso e quindi appartenenti alla categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze;
– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, il Ministro delle Politiche per la famiglia e il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
– casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
– l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

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Pertinenze:
Le pertinenze dell’abitazione principale ammesse all’esonero IMU 2015 sono esclusivamente quelle appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna di esse. Per intenderci è esonerata dall’IMU una pertinenza per categoria (quindi se ho due pertinenze di categoria C/2 sono esonerato solo per una).

La detrazione per abitazione principale e pertinenze:
Le abitazioni principali soggette a IMU 2015 sono quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sono le abitazioni di lusso. Per questo tipo di abitazioni è previsto un diritto alla detrazione pari a 200,00 da rapportare ai giorni ed alla percentuale di possesso. Il Comune, con apposita delibera, può decidere di aumentare tale detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
La Legge di Stabilità 2014, ha invece eliminato l’ulteriore detrazione di euro 50,00 prevista per ciascun figlio inferiore ai 26 anni che dimora all’interno dell’abitazione principale.

IMU sui Terreni agricoli in Comuni montani:
È questa la novità dell’IMU 2015 infatti, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2015, n. 70 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, è stato stabilito che a decorrere dall’anno, 2015, l’IMU non si applica sulle seguenti tipologie di tererni:
– terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
– ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Per conoscere l’esonero o meno dal versamento dell’IMU 2015 occorre perciò verificare se il Comune in cui è situato il terreno agricolo rientra tra quelli montani o parzialmente montani dell’elenco predisposto dall’ISTAT.

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Come calcolare l’IMU 2015:
È necessario essere in possesso della rendita catastale dell’immobile e rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per determinati coefficienti che variano a seconda della categoria catastale di appartenenza.
I coefficienti sono i seguenti:
– 160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie C/2, C/6 e C/7;
– 140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i gruppi A/10 e D/5;
– 65 per la categoria D;
– 55 per la categoria C/1.
Ottenuta la base imponibile ad essa occorre applicare le aliquote fissate dal Comune di ubicazione dell’immobile.

Calcolo per i terreni agricoli:
Per i terreni agricoli occorre prendere come riferimento il reddito dominicale, rivalutarlo del 25% e moltiplicare il risultato per il coefficiente 135.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 75 e l’IMU è calcolata sulla parte della base imponibile eccedente i 6.000 euro. Per questo tipo di soggetti sono previste ulteriori riduzioni:
– 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino ad € 15.500;
– 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500;
– 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000.

Come effettuare il pagamento dell’IMU 2015:
L’IMU va versata con bollettino postale o modello F24 e va compilata la sezione “Sezione IMU ed altri tributi locali”, va indicato il codice del Comune di ubicazione dell’immobile, il numero di immobili, e indicare barrando l’apposita casella se si tratta di “Acconto” o “Saldo”, riportare l’anno di riferimento, quindi il 2015, e il codice tributo.
Ricordiamo che l’acconto va versato entro il prossimo 16 giugno mentre il saldo entro il prossimo 16 dicembre.
I codici tributo da utilizzare sono:
– 3912 (Abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
– 3918 (Altri fabbricati);
– 3914 (Terreni);
– 3916 (Aree fabbricabili);
– 3925 (Fabbricati categoria D – quota Stato);
– 3930 (Fabbricati categoria D – quota Comune).

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