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IRAP in agricoltura e pesca: cosa cambia con la Legge di Stabilità

L’art. 1, commi da 70 a 72, della Legge di Stabilità 2016 ha apportato modifiche al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante previsioni in materia di IRAP, relativamente ai settori dell’agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016.

Principalmente, sono stati esclusi esclusi dal novero dei soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive i produttori agricoli titolari di reddito agrario definito, ai sensi dell’art. 32, TUIR come la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole. Si ricorda che, secondo la precedente normativa, i produttori agricoli erano soggetti a IRAP, ad esclusione di quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, sempre che non abbiano fatto rinuncia a tale esonero.

Ai sensi della attuale previsione, sono, altresì, esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP i soggetti che esercitano una attività agricola, le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della silvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico‐forestali, nonché le cooperative della piccola pesca e i loro consorzi.

Conseguentemente, come si evince dai commi da 70 a 72 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha subito diverse modifiche su alcune specificità relative ai criteri di determinazione della base imponibile e dell’aliquota: in particolare, dalla norma che detta i criteri di determinazione della base imponibile ai fini IRAP sono stati esclusi i riferimenti a imprese agricole e al concetto di estensione dei terreni. Stante l’abrogazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), la rubrica dell’art. 9 “Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d)” viene modificata in “Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo” e sono abrogati i riferimenti all’articolo, laddove esistenti.

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Con riferimento alla determinazione del valore della produzione netta da soggetti non residenti, viene eliminato il riferimento al valore derivante da imprese agricole esercitate nel territorio italiano. E’ stata abrogata anche la previsione di cui all’art. 45, comma 1 che sanciva: “Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura del 1,70%”.

La nuova normativa, che porterà a minori entrate IRAP per 196,4 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2016, porterà un minor carico fiscale sulle imprese del settore.

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