Dal 2 settembre 2015 sono cambiate le regole per il raddoppio dei termini per l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria. “Condicio sine qua non” per l’allungamento del periodo oggetto di accertamento è che la denuncia deve essere presentata o trasmessa all’autorità giudiziaria competente entro i termini ordinari di decadenza per l’accertamento tributario e resa nota al contribuente in modo da consentirne il vaglio in sede tributaria.
In precedenza bastava trasmettere la denuncia anche oltre i termini di decadenza dell’azione accertartice per ottenere il raddoppio dei termini. Ciò poteva prestarsi ad un uso improprio dello strumento da parte dell’amministrazione finanziaria, che poteva trasmettere in modo pretestuoso la predetta denuncia al solo fine di ottenere l’ampliamento dei termini per l’accertamento.
Altra regola importante è che la denuncia deve provenire solo da organi dell’amministrazione finanziaria e non da organi estranei. Pertanto non potrà più accadere che un pubblico ministero, nell’ambito di indagini penali condotte su altri soggetti diversi dal contribuente, possa inviare denuncia per notizie di reato riferite a quest’ultimo, primo perché la denuncia non scaturisce da una attività di accertamento tributario, secondo perché l’attività non si riferisce al contribuente stesso ma ad altri soggetti.
In termini generali dunque, le modifiche vanno a prevedere maggiori garanzie a favore del contribuente nei rapporti con il fisco. Non mancano però profili di criticità legati specialmente al regime transitorio applicabile.
Infatti per tutte le denunce inviate entro il 2 settembre valgono le vecchie regole. Quindi un contribuente che a sua insaputa è stato oggetto di denuncia nel 2013 per fatti relativi all’annualità 2008, vede quest’ultima annualità ancora aperta, di fatto non fruendo di quella tutela che la nuova impostazione delle normativa vorrebbe introdurre. Secondo elemento di criticità riguarda la formale notifica dell’atto impositivo all’atto della trasmissione della denuncia di notizia di reato. Tale novità sembra mal conciliarsi con i casi in cui per la complessità delle vincende oggetto di indagine, specialmente quando l’onore della prova ricade sul fisco, l’amministrazione finanziaria abbia bisogno di più tempo. In realtà, invece del raddoppio sarebbe bastato prevedere una o due annualità in più a disposizione dell’amministrazione finanziaria per concludere l’accertamento.
Accertamento, raddoppio dei termini valido solo con la denuncia tempestiva
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